Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 maggio 2003
Domanda 27 maggio 2003
Cara ADUC, ieri mi sono recata al mare e ho parcheggiato la moto in una pineta, tornando a riprenderla ho trovato un avviso di notificazione in quanto ho infranto l'art. 4 comma 1 della legge regionale n° 14 del 31.3.1992 e SS. MM. (veicolo in sosta dopo aver eseguito un percorso fuori strada).
A parte il fatto che e' mia la colpa per non aver visto il cartello di divieto, ma loro (i fortestali) come fanno a sapere se io sono arrivata li a moto spenta e quindi spingendo il mezzo o meno? Questo secondo voi e' motivo sufficiente per contestargli un verbale? Anche perche' a detta dei molti frequentatori del posto, e' la prima domenica della stagione che questo succede (guarda caso la prima giornata di grosso affollamento) pare quasi un voler dire " oggi c'e' molta gente, andiamo a riempire le nostre borse con un po' di multe".
Grazie.

Risposta ADUC
puo' provare a contestare sostenendo come -mancando il rilievo visivo dell'attraversamento (a riprova di cio', non e' seguita contestazione immediata)- non possa esserci la certezza dell'attraversamento. Sara' poi il giudice a valutare, esprimendosi in merito.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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