Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 maggio 2003
Vi sarei grato se potreste rispondermi a questo quesito: mi e' stata recapitata a casa una raccomandata relativa alla violazione dell'art.142/8 del codice della strada rilevamento effettuato con apparecchio autovelox 104/C2 (sanzione pari a 137,55 Euro + 9,00 Euro di spese di accertamento). La violazione non mi e' stata immediatamente contestata (riporto esattamente quanto a verbale) in quanto "le dimensioni della strada non permettevano di fermare il veicolo in sicurezza ed il servizio era svolto da un'unica pattuglia". Ora vi chiedo se e' possibile ritenere che queste siano ragioni sufficienti per la mancata contestazione immediata e se posso presentare un ricorso al giudice di pace.
Vi ringrazio fin d'ora per la Vostra cortesia.
Saluti.
Vi ringrazio fin d'ora per la Vostra cortesia.
Saluti.
Risposta ADUC
dipende dal giudice. Potrebbe verificare se sul percorso specifico vi sia o meno l'autorizzazione del Prefetto per omettere il fermo dei veicoli: in caso non ci fosse, potrebbe provare a contestare.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). Il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). Il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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