Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 maggio 2003
Buona Giornata...
in data 9 maggio 2003 sul vetro della mia auto ho trovato una multa che citava l'art. 157 c.6 c.8, in pratica non esponevo l'ora in area sottoposta a limitazione temporale.
Ci terrei a precisare che tale cartello non vi era mai stato ed ho poi scoperto che e' di recente installazione essendo il parcheggio adiacente ad un centro commerciale.
Tale multa mi e' stata lasciata da personale addetto e non direttamente dalla polizia municipale, non cambia nulla la multa c'era e l'eventuale infrazione pure ma...
Sul cartello non vi sono tuttora indicate la data e nemmeno il numero della autorizzazione concessa dal Ministro dei lavori pubblici.
Vi chiedo cortesemente un consiglio... se e' vero che potrei fare ricorso citando l'art. 77 c.7 del D. P. R. 495/92 che prevede sul retro dei segnali stradali di essere chiaramente indicati l'ente ecc... proprietari della strada, nonche' il numero della autorizzazione concessa dal Ministro dei lavori pubblici...
conseguendone che l'accertamento di una violazione sulla base dell'indicazione di quel segnale stradale, deve ritenersi nulla per l'inesistenza dello stesso.
Se si come dimostrare l'inesistenza di tali indicazioni?
Colgo l'occasione per ringraziavi anticipatamente.
in data 9 maggio 2003 sul vetro della mia auto ho trovato una multa che citava l'art. 157 c.6 c.8, in pratica non esponevo l'ora in area sottoposta a limitazione temporale.
Ci terrei a precisare che tale cartello non vi era mai stato ed ho poi scoperto che e' di recente installazione essendo il parcheggio adiacente ad un centro commerciale.
Tale multa mi e' stata lasciata da personale addetto e non direttamente dalla polizia municipale, non cambia nulla la multa c'era e l'eventuale infrazione pure ma...
Sul cartello non vi sono tuttora indicate la data e nemmeno il numero della autorizzazione concessa dal Ministro dei lavori pubblici.
Vi chiedo cortesemente un consiglio... se e' vero che potrei fare ricorso citando l'art. 77 c.7 del D. P. R. 495/92 che prevede sul retro dei segnali stradali di essere chiaramente indicati l'ente ecc... proprietari della strada, nonche' il numero della autorizzazione concessa dal Ministro dei lavori pubblici...
conseguendone che l'accertamento di una violazione sulla base dell'indicazione di quel segnale stradale, deve ritenersi nulla per l'inesistenza dello stesso.
Se si come dimostrare l'inesistenza di tali indicazioni?
Colgo l'occasione per ringraziavi anticipatamente.
Risposta ADUC
puo' provare a ricorrere, esibendo prove testimoniali a conferma di quanto sostenuto. Sara' poi il giudice a decidere. Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Occorre ricordare che il ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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