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Lettera del consumatore

10 maggio 2003
Domanda 10 maggio 2003
Il 14 aprile 2003 e' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 66/03, che adegua alle regole comunitarie l'ordinamento italiano sull'orario di lavoro. Il decreto ha nell'articolo 19 disposto l'abrogazione di "tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo salve le disposizioni espressamente richiamate". Una delle novita' introdotte (articolo 10) concerne le vacanze: il periodo di ferie "non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".
Secondo il commento del Sole 24 ore, "in base a questa disposizione sembrerebbe che da oggi sia nullo qualsiasi accordo tra datore e lavoratore volto a indennizzare il periodo di ferie maturato e non goduto (...) anche se essi siano consentiti dai vigenti contratti collettivi adottati in azienda".
Cosa comporta questa norma per chi abbia ferie arretrate? Che cosa succede se se ne accumulano di ulteriori e il datore di lavoro non le paga a fine anno? Questa norma fornisce il lavoratore di un'arma in piu' nella richiesta di rapido indennizzo delle ferie arretrate e non godute o lo penalizza rendendo quella richiesta vana? Quali iniziative si consiglia di intraprendere?

Risposta ADUC
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