Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 maggio 2003
Domanda 6 maggio 2003
Ho ricevuto accertamento di violazione per superamento dei limiti di velocita' per ben due volte; nella prima occasione la giustificazione per la mancata immediata comunicazione e' stata la seguente:
· La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: al momento dell'accertamento della violazione il veicolo aveva superato il punto di rilevazione e, per la pattuglia preposta al funzionamento del misuratore, non e' stato possibile tentare il fermo del veicolo nei modi regolamentari.

N. 2 Accertatori Segue la giustificazione sulla seconda violazione:
· Non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto il verbalizzante, unico operatore addetto al rilevamento degli illeciti, alla custodia ed al controllo dell'apparato, si trovava nella materiale impossibilita' di fermare il veicolo in tempo utile, nei modi regolamentari ed in condizioni di sicurezza.
In entrambe i casi ho esposto ricorso presso il competente Giudice di Pace; vorrei pero' trovarmi preparato in occasione dell'udienza e portare in mia difesa qualcosa in piu' di qualche parola del tipo "E' chiaro che se entrambe gli accertatori non si mettono a distanza consistente uno dall'altro e si comunicano tra loro l'infrazione non si riesce a fermare il violatore" oppure "Se il comune non ha soldi per un secondo accertatore, non deve nemmeno permettersi l'utilizzo di strumenti non idonei alla propria caratura".
Esiste qualche legge che, in merito, parla chiaro?
Grazie sin d'ora.

Risposta ADUC
bisognerebbe anche sapere QUANDO queste infrazioni siano state comminate, in quanto per le violazioni contestate dopo l'1/8 la normativa prvede che tranquillamente si possa omettere il fermo. Prima, c'era solo l'interpretabilita' della norma precedente e la sua finalita', che era di reprimere i comportamenti pericolosi e non di sanzionarli semplicemente. Omettendo il fermo, veniva meno la ragione originaria della norma, in quanto veniva lasciato in corsa un mezzo potenzialmente pericoloso, sanzionandone si' il comportamento dal punto di vista pecuniario, ma non reprimendo ed impedendo il proseguire della violazione (questo e' quindi il "suo" punto).
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