Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 maggio 2003
Domanda 6 maggio 2003
Gent. li Signori, Vi scrivo per avere delucidazioni circa una multa con autovelox.
In base al verbale, che mi e' stato recapitato via posta, e' stato violato l'art. 142/8 del Codice della strada, ovvero eccesso di velocita' con una eccedenza di 17 KM/h. Inoltre, e' specificato che la rilevazione e' stata fatta con autovelox 104/C2 regolarmente omologato.
La violazione non e' stata immediatamente contestata per le motivazioni di cui all'art. 384 lett. e) del DPR 495/92 legge n. 168/2002 art. 4 e Decreto del Prefetto, in virtu' del quale non sussiste obbligo di immediata contestazione.
Avendo controllato la strada dove e' stata commessa la violazione mi sono accorto che non c'e' nessuna segnalazione fissa che indica che la zona e' controllata con apparecchiature, mentre non ricordo se vi era segnalazione mobile il giorno dell'infrazione.
Esistono gli estremi per un eventuale ricorso nel caso specifico in cui il controllo non venga presegnalato all'automobilista in violazione del diritto alla privacy?
In attesa di una Vs gentile risposta distinti saluti

Risposta ADUC
non e' per la privacy che deve esserci l'indicazione. Ad ogni modo, le circolari interpretative sono piuttosto estensive, mentre volendosi limitare alla normativa, riteniamo che la contestazione le sarebbe fattibile -tenendo conto del fatto che sara' poi il giudice a decidere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →