Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

4 maggio 2003
Domanda 4 maggio 2003
Buongiorno mi chiamo Massimiliano e scrivo per chiedere un consiglio circa una multa.
La multa in questione riguarda una presunta violazione per utilizzo improrpio dei fari fendinebbia anteriori. Con piu' precisione il testo recita: Usava i proiettori fendinebbia anteriori senza che ricorressero condizioni di visibilita' limitata (art. 153/11 del D. LG. VO 30/4/92 N.285).
Da verifiche da me effettuate esiste la possibilita', purtroppo non ancora comprovata, che l'auto in questione non si trovasse nel luogo dell'infrazione all'orario indicato.
Ora nel caso in cui non riuscissi a provare l'impossibilita' del fatto, vorrei sapere se esistono i presupposti per un ricorso dato che comunque nella comunicazione di accertamento viene riportato un modello di auto non corrispondente (anche se con il corretto numero di targa).
Inoltre volevo chiedere se Vi era possibile indicarmi il testo del citato articolo o un riferimento in cui trovarlo.
A titolo di curiosita' volevo anche chiedere se potrebbe sussistere la possibilita' di obiettare circa la soggettivita' del caso. Infatti a differenza di una oggettiva infrazione (ad esempio per passaggio con il semaforo rosso) nel caso specifico credo che la mancanza di condizioni di visibilita' limitata abbia una forte componente soggettiva.
La domanda che sorge spontanea e' la seguente: in una giornata invernale, nel tardo pomeriggio (quindi a notte fatta), il conducente di un auto puo' ritenere utile, per maggior sicurezza, l'utilizzo dei suddetti faretti anteriori fendinebbia (che altro scopo non hanno se non illuminare meglio i bordi dalla carreggiata) a differenza degli agenti accertatori fermi sotto il loro tranquillo lampioncino o piu' comodamente alloggiati nell'apposito box?
RingraziandoVi anticipatamente delle informazioni e consigli che Vogliate inviarmi, porgo i miei piu' cordiali saluti.

Risposta ADUC
puo' anche provare a contestare la sola differenza di mezzo, sostenendo l'errore nel rilievo della targa: il problema e' che non c'e' la prova tassativa (come invece nel caso potesse dimostrare che la vettura si trovasse altrove), di conseguenza sara' il giudice a valutare. Per cio' che invece concerne il merito della decisione (in cui non dovrebbe entrare, in quanto se non c'era non puo' valutare), la contestazione e' meno facile in quanto la valutazione andrebbe confutata con elementi certi che consentano di sostenere l'adeguatezza del rilievo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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