Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

3 maggio 2003
Domanda 3 maggio 2003
Cara aduc mi e' arrivata una multa per eccesso di velocita' per aver superato di 10kmh il limite consentito su di una via consolare di Roma nel mese di dicembre 02 senza essere stato fermato al momento dell'infrazione. A marzo '03 circa, e' stata approvata una normativa in cui nel comune di Roma non c'e' l'obbligo di fermare i contravventori per cui a dicembre esisteva come posso fare per contestare e quindi non pagare la multa visto anche il fatto che non c'erano segnali di controllo elettronico di velocita', e che l'autovettura che ha fatto la foto era parcheggiata su una piazzuola sulla via del mare dove non si puo' parcheggiare ma sostare temporaneamente e visto che l'ora della multa era 01:00 di notte e non era presente personale a bordo dell'autovettura.

Risposta ADUC
supponiamo si rivolga a dei decreti prefettizi. I quali, pero', interessano strade specifiche: e' certo che quella in questione fosse esclusa? Forse, sarebbe opportuno verificare presso la Prefettura. Questo, infatti, sarebbe il motivo principale di contestazione (la mancata indicazione viene ritenuta superabile da alcune circolari e per quanto riguarda la vettura, poteva essere uilizzata per il rilievo).
In caso ve ne fossero i termini, potra' contestare; ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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