Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 maggio 2003
Cara Aduc, le scrivo perche' mi sento vittima di un sopruso, dell'ennesimo sopruso delle compagnie telefoniche, nella fattispecie della TIM di Telecom Italia.
Da due anni a questa parte sono cliente Tim ed utilizzo, per le mie chiamate, una tariffa che si chiama Flash tim con l'opzione "tim tre per te". Questa opzione permette di chiamare sempre a 5, 58 cent di euro al minuto (IVA inclusa) il primo numero TIM prescelto, e a 7, 44 cent di euro al minuto (IVA inclusa) altre due numerazioni scelte (due numeri TIM oppure un numero TIM e uno di rete fissa).
La tariffazione prevede lo scatto alla risposta di 15, 49 cent di euro (IVA inclusa), a differenza di tutte le altre chiamate che sono tariffate sui secondi effettivi di traffico.
La tariffa e l'opzione erano cumulabili e prevedevano una doppia autoricarica (sia sul traffico in uscita che su quello in entrata di qualsiasi numero Tim).
Ieri, dopo due anni e 10 euro di spesa per il passaggio alla suddetta tariffa, la Tim pubblica questo avviso: Si informano i clienti con profilo Flash TIM e Flash TIM 24h con l'opzione TIM 3xTe che, a partire dal 12 maggio 2003, sia le chiamate effettuate verso i numeri che rientrano nell'opzione sia le chiamate ricevute da tali numeri, non contribuiranno al raggiungimento delle soglie utili per l'erogazione dei bonus di autoricarica.
La domanda e': e' legale questa pratica? E' rispettosa per un cittadino che sceglie un contratto e, di fatto, se ne ritrova un altro che non corrisponde alle sue esigenze? E soprattutto: a cosa puo' servirmi ora la tariffa che ho scelto?
Al 119 rispondono ragazzi inesperti che non possono che delegare all'azienda le responsabilita' dell'accaduto...
Cosa posso fare, io insignificante cittadina e sventurata consumatrice italiana, dinanzi all'ultimo sopruso di un colosso della telefonia?
Sono stufa.
Perdoni lo sfogo.
E grazie per il lavoro svolto fino ad oggi.
Da due anni a questa parte sono cliente Tim ed utilizzo, per le mie chiamate, una tariffa che si chiama Flash tim con l'opzione "tim tre per te". Questa opzione permette di chiamare sempre a 5, 58 cent di euro al minuto (IVA inclusa) il primo numero TIM prescelto, e a 7, 44 cent di euro al minuto (IVA inclusa) altre due numerazioni scelte (due numeri TIM oppure un numero TIM e uno di rete fissa).
La tariffazione prevede lo scatto alla risposta di 15, 49 cent di euro (IVA inclusa), a differenza di tutte le altre chiamate che sono tariffate sui secondi effettivi di traffico.
La tariffa e l'opzione erano cumulabili e prevedevano una doppia autoricarica (sia sul traffico in uscita che su quello in entrata di qualsiasi numero Tim).
Ieri, dopo due anni e 10 euro di spesa per il passaggio alla suddetta tariffa, la Tim pubblica questo avviso: Si informano i clienti con profilo Flash TIM e Flash TIM 24h con l'opzione TIM 3xTe che, a partire dal 12 maggio 2003, sia le chiamate effettuate verso i numeri che rientrano nell'opzione sia le chiamate ricevute da tali numeri, non contribuiranno al raggiungimento delle soglie utili per l'erogazione dei bonus di autoricarica.
La domanda e': e' legale questa pratica? E' rispettosa per un cittadino che sceglie un contratto e, di fatto, se ne ritrova un altro che non corrisponde alle sue esigenze? E soprattutto: a cosa puo' servirmi ora la tariffa che ho scelto?
Al 119 rispondono ragazzi inesperti che non possono che delegare all'azienda le responsabilita' dell'accaduto...
Cosa posso fare, io insignificante cittadina e sventurata consumatrice italiana, dinanzi all'ultimo sopruso di un colosso della telefonia?
Sono stufa.
Perdoni lo sfogo.
E grazie per il lavoro svolto fino ad oggi.
Risposta ADUC
e' sicuramente legale: le tariffe sono fatte per essere modificate. Il punto e' un altro, ossia che termini di preavviso fossero dovuti da contratto, se siano stati rispettati -ovvero se si possa contestare la variazione chiedendo che venga posticipata al primo periodo consentito -per esempio, al bimestre successivo. Stesso dicasi per la modalita' di comuniazione adottata: occorre che sia sufficiente da essere resa nota a tutti gli interessati. Quanto sopra, in modo da rispettare i termini di contratto e consentire il recesso al cliente che non dovesse gradire le variazioni, senza defraudarlo di diritti acquisiti, ma attenendosi a quanto contrattualmente consentito.
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