Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
3 maggio 2003
In data 14-04-03 ho ricevuto la notifica per due contravvenzioni per divieto di sosta avvenute nel Comune di Roma.
Poiche' i veicoli cui si riferiscono erano stati presi a noleggio da una societa' di noleggi brevi, riporto di seguito i dati relativi alla prima notifica effettuata alla suddetta societa' e le date in cui la medesima ha reinviato le generalita' del locatario del veicolo all'Ufficio contravvenzioni.
1) Data accertamento violazione 19-10-2001; data 1^ notifica 9-3-2002; risposta inviata da societa' di noleggio il 10-1-02 2) Data accertamento violazione 11-12-2001; data 1^ notifica 30-4-2002; risposta inviata da societa' di noleggio il 5-6-02.
Poiche' il Regolamento del C. d. S., relativamente all'art. 201, in caso di rinotificazione afferma che ".... Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione. " e siccome nello stampato della 2^ notifica si legge "Rinotificato.... a seguito di comunicazione pervenuta in data 10-1-03(1^ contravv.) [4-2-03 (2^ contravv.) ] dal precedente proprietario/locatario" il quesito e': E' possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di pace (indicare cosa e' preferibile) adducendo che il conteggio dei 150 giorni per la rinotifica deve partire dalla data di risposta della societa' di noleggio e non gia' dalla data di lettura/lavorazione della comunicazione indicata nella rinotifica e che risulta 8/9 mesi posteriore a quella di invio?
Ringraziando per la risposta saluto cordialmente
Poiche' i veicoli cui si riferiscono erano stati presi a noleggio da una societa' di noleggi brevi, riporto di seguito i dati relativi alla prima notifica effettuata alla suddetta societa' e le date in cui la medesima ha reinviato le generalita' del locatario del veicolo all'Ufficio contravvenzioni.
1) Data accertamento violazione 19-10-2001; data 1^ notifica 9-3-2002; risposta inviata da societa' di noleggio il 10-1-02 2) Data accertamento violazione 11-12-2001; data 1^ notifica 30-4-2002; risposta inviata da societa' di noleggio il 5-6-02.
Poiche' il Regolamento del C. d. S., relativamente all'art. 201, in caso di rinotificazione afferma che ".... Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione. " e siccome nello stampato della 2^ notifica si legge "Rinotificato.... a seguito di comunicazione pervenuta in data 10-1-03(1^ contravv.) [4-2-03 (2^ contravv.) ] dal precedente proprietario/locatario" il quesito e': E' possibile ricorrere al Prefetto o al Giudice di pace (indicare cosa e' preferibile) adducendo che il conteggio dei 150 giorni per la rinotifica deve partire dalla data di risposta della societa' di noleggio e non gia' dalla data di lettura/lavorazione della comunicazione indicata nella rinotifica e che risulta 8/9 mesi posteriore a quella di invio?
Ringraziando per la risposta saluto cordialmente
Risposta ADUC
e' possibile ricorrere in tal senso, in quanto il termine di 150 gg decorre dall'identificazione ed il tempo che si e' preso l'Ufficio e' sicuramente esoso ed immotivato.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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