Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 maggio 2003
Pochi giorni fa sono stato multato per "mancata esposizione di contrassegno valido" (art. 180 e 181 cds) nonostante avessi esposto un contrassegno assicurativo scaduto da meno di 15 giorni. Ho anche mostrato ai vigili, prima della contestazione, il nuovo contrassegno assicurativo rinnovato il giorno prima, che purtroppo non avevo avuto il tempo di esporre sul parabrezza. I vigili hanno ugualmente redatto il verbale di contestazione, notificando sul retro dello stesso verbale la consegna del nuovo contrassegno in corso di validita'. Ho firmato il verbale ritenendo giusta la contravvenzione. Successivamente in seguito ad una ricerca ho trovato la nota operativa n. 6 dell'art. 181 del codice della strada, che dispone testualmente "L'esposizione del contrassegno scaduto da meno di 15 giorni non puo' essere considerata mancata esposizione dato che l'utente e' assicurativamente coperto. L'eventuale contestazione contrasterebbe con la precisa disposizione del comma 2 dell'ar t. 1901 codice civile". Avendo i vigili contestato la mancata esposizione ex art. 181, e non avendomi chiesto preventivamente di mostrare loro un nuovo contrassegno eventualmente in mio possesso come previsto da un'altra nota operativa dello stesso manuale che hanno in dotazione tutte le forze di polizia, e' possibile fare ricorso e vincerlo? Grazie.
Risposta ADUC
le hanno comminato solo la mancata esposizione, non la mancanza di assicurazione: si sono pertanto limitati ai fatti, nella contestazione. Ad ogni modo, se vuole provare a far valere l'interpretazione della nota operativa, puo' tentare il ricorso (sara' poi il giudice di pace).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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