Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 aprile 2003
Domanda 25 aprile 2003
In data 14/04/2003 mi e' stata notificata una multa per violazione dell'articolo 17 del codice della strada, accertato in data 04/12/2001.
L'auto in questione appartiene ad una societa' di leasing, GE Capital Services, che ha ricevuto la notifica del verbale in data 24/04/2002.
La Ge Capita Services a provveduto a notificare gli estremi del locatario dell'auto in data 20/5/2002 tramite raccomandata.
In Data 14/04/2002 mi e' stato notificato il verbale tramite raccomandata con specificato che si tratta di una rinotifica a seguito di una comunicazione pervenuta in data 24/01/2003.
In realta' la comunicazione dei dati del conducente da parte della societa' di noleggio e' pervenuta la dipartimento II politiche Entrate il giorno 7 Giugno 2002 (attestato da raccomandata con ricevuta di ritorno).
Esistono gli estremi per contestare la multa? sia in termini di tempo entro il quale doveva essere rinotificata (150 gg a partire dal 7-06-2002) sia in termini di errate informazioni presenti nel verbale (la comunicazione dei dati non e' pervenuta il giorno 24-01-2003 come riportato nel verbale ma il giorno 7-06-2002 come attestato dalla raccomandata con ricevuta di ritorno firmata dal dipartimento II politiche Entrante)?
Grazie mille per il vostro supporto

Risposta ADUC
gli estremi ci sono in quanto i dati risultano reperiti a giugno e conseguentemente la seconda notifica appare fuori termine (il termine di 150 gg ridecorreva dalla seconda individuazione). Puo' pertanto opporsi: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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