Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 aprile 2003
E' stata recapitata una multa all'azienda per la quale lavoro, che indicava la data del 30-7-2002 nella quale incorrevo in un autovelox che segnalava il superamento del limite di km 47, si riporta che non e' stato possibile fermarmi poiche' impegnati in altre contravvenzioni, e si riporta che la sanzione e' oltre alle euro 327. oo alla sospensione della patente.
Potrei fare ricorso, visto che non sono stata fermata, ma mi domando se possa cio' essere un'ammissione di colpa, poiche' essendo un auto aziendale, pagando la contravvenzione, potrei non essere stata io alla guida, poi mi chiedo se il tempo trascorso per la notifica e' nei termini e' stato spedito per mezzo posta in data 3-3-2003
Potrei fare ricorso, visto che non sono stata fermata, ma mi domando se possa cio' essere un'ammissione di colpa, poiche' essendo un auto aziendale, pagando la contravvenzione, potrei non essere stata io alla guida, poi mi chiedo se il tempo trascorso per la notifica e' nei termini e' stato spedito per mezzo posta in data 3-3-2003
Risposta ADUC
il ricorso puo' presentarlo solo il proprietario od il guidatore: poiche' lei non risulterebbe come guidatrice, l'opposizione dovrebbe essere presentata dall'amministratore dell'azienda. In caso ammetta di essere stata lei alla guida, se dovesse perdere, rischierebbe la sospensione della patente come sanzione accessoria. La notifica e' comunque fuori dai termini e quindi contestabile, a meno che non si tratti di una seconda notifica (la prima -ad esempio- alla societa' di leasing e la seconda all'azienda).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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