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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 aprile 2003
Domanda 11 aprile 2003
Ho scoperto e visto, attraverso il vostro sito, l'intervento che fate, rispondendo ai diversi quesiti dei consumatori, ritengo molto interessante e importante questa vostra iniziativa.
Mi sono deciso anch'io di chiederle un consiglio su 2 quesiti che mi turbano.
Abito in un condominio di recente costruzione, ci sono 5 abitazioni, con 6 garages.
1° quesito: l'amministratrice, appena nominata, dicembre 2002, con l'approvazione della maggioranza, ha chiesto ed ottenuto, a spesa del condominio, di rivolgersi ad un legale, per stabilire l'eventuale efficacia e validita' di delibere assembleari e del regolamento di condominio, approvate prima della sua nomina.
Ho chiesto con una raccomandata, di essere esonerato dalle spese, (art 1132), non ritenendo giusto che un professionista, adeguatamente retribuita, si debba rivolgere ad un legale per motivi che riguardano la sua professione.
Mi ha spedito copia della spesa relativa alla consulenza.
Non ho pagato, ritengo ingiusto questo comportamento. E' possibile? Come mi devo comportare? Puo' ricorrere ad un decreto ingiuntivo?
2° quesito: il cortile condominiale, che porta ai garages, non consente, perche' non c'e' spazio, il parcheggio di 6 auto(quanto sono i garages), cosi' in assemblea, per evitare problemi, consigliai, o un uso turnario oppure chi prima arrivava parcheggiava (al massimo ci stanno 3 auto).
La maggioranza, 3 contro 2, ha approvato il regolamento del condominio, permettendo il parcheggio all'interno del cortile condominiale solo alle autovetture (escluso camper e i non residenti)..
Questo perche', posseggo un camper, e anche per evitare il parcheggio della mia compagna, e vietare anche il parcheggio al proprietario dell'altro garage, che non risiede nel condominio, per cui rimangono solo le loro 3 auto.
Ho letto di una sentenza di un giudice di pace, di Foligno, il quale ha dato ragione ad un condomino che, nonostante il divieto del regolamento, parcheggiava nel cortile condominiale il proprio camper, considerato alla stregua di una autovettura. (Giud. Pace Foligno 06/03/97 - 15).
Sosto regolarmente, il mio camper nel cortile, quando c'e' posto, cosi' come fanno per le auto.
Il camper non occupa e non da fastidio piu' di un auto, diventa ingombrante, quando per forza vogliono parcheggiare le loro 3 auto (la maggioranza).
L'amministratrice, parteggiando per la maggioranza, ha chiesto ed ottenuto in un assemblea straordinaria (20/03/2003) il mandato di procedere con le opportuni azioni legali, le cui spese sono a carico del condomino inosservante del regolamento condominiale.
Se non sposto il camper, agira' legalmente nei miei confronti addebitandomi le spese legali.
Chiedo se e' possibile che possa agire in tal senso; anch' io ho diritto all'uso del bene comune, in questo caso, i miei diritti sarebbero lesi.
Se dovesse agire come mi devo comportare?
Sono in minoranza, non posso mai far valere i miei diritti, decidono sempre loro a colpi di maggioranza, e non posso, da solo, ricorrere all'A: G., andare per avvocato ci sono spese infinite e lungaggini burocratiche, cosa deve fare il libero e povero cittadino, per salvaguardare i propri diritti e la propria proprieta', comprata con tanti sacrifici?
Chiedo solo tranquillita' e giustizia, solo l'applicazione delle regole elementari del codice civile.
Persino, la ripartizione delle spese, alcune voci come quelle dell'amministratore, vengono ripartite in parti uguali, non rispettando la ripartizione millesimale, cosi' ha deciso la maggioranza.
Non potendo ricorrere ad un legale, posso affrontare questi quesiti con il Giudice di Pace?
L'amministratrice, non ritiene valido il ricorso al Giudice di Pace: Le regole eventuali di nullita' e/o annullabilita', hanno lo stesso valore?
Ancora complimenti, in attesa di un suo consiglio, distinti saluti.

Risposta ADUC
non trattandosi di una lite ma di una spesa, non ci sono i termini per dissentire: vale la decisione della maggioranza (cosi' come varrebbe in caso venisse decisa la ristrutturazione del condominio contro il suo parere, non potrebbe esimersi -per farle un esempio). Pertanto, suggeriamo di pagare. Puo' prendersela con i condomini che hanno deliberato forse scioccamente, ma l'hanno fatto e la maggioranza in questo vale. Ad ogni modo, si precisa che -pur non essendo chiara la ragione e l'utilita' della verifica- in talune circostanze puo' accadere che si renda necessario rivolgersi ad un professionista.
Per quanto concerne il secondo quesito, lei puo' anche rivolgersi -facendo cosi' un primo tentativo- per una conciliazione al giudice di pace, ma e' la controparte (il condominio) che in questo caso vuole intentare l'azione nei suoi confronti, pertanto sotto questo aspetto puo' solo attendere che sia la controparte ad intentare l'eventuale azione. Non sappiamo dirle quale possa essere l'esito: questo dipende dal giudice. A nostro avviso, l'obiezione puo' essere legittima, pero' secondo noi andava contestata la delibera entro 30 gg, ottenendone cosi' l'annullamento. Non avendolo fatto, non sappiamo che lettura possa essere data.
Per quanto concerne la ripartizione delle spese, dobbiamo darle torto: nel senso che e' legittima anche la suddivisione in parti uguali, specie per quel tipo di spese.
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