Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
9 aprile 2003
Vi scrivo per avere qualche delucidazione in merito alla possibilita' di presentare ricorso al giudice di pace riguardo un provvedimento di ritiro della patente e relativo verbale, contestatomi il giorno 30 Aprile dalla polizia stradale di Modena, tramite utilizzo di telelaser ultralyte.
In primo luogo vorrei sapere se e' possibile pagare la multa e fare successivamente ricorso, per evitare, in caso di perdita, di veder raddoppiare la multa.
Inoltre cercando documenti relativi al telelaser su internet ho trovato alcuni esempi di ricorsi in cui si faceva riferimento al certificato di taratura (che secondo quel sito deve avvenire annualmente) e di omologazione, che possono essere richiesti all'ente competente.
Vi ringrazio e Vi porgo cordiali saluti.
In primo luogo vorrei sapere se e' possibile pagare la multa e fare successivamente ricorso, per evitare, in caso di perdita, di veder raddoppiare la multa.
Inoltre cercando documenti relativi al telelaser su internet ho trovato alcuni esempi di ricorsi in cui si faceva riferimento al certificato di taratura (che secondo quel sito deve avvenire annualmente) e di omologazione, che possono essere richiesti all'ente competente.
Vi ringrazio e Vi porgo cordiali saluti.
Risposta ADUC
occorre richieda la sospensione al giudice, pagando in caso non le fosse accolta entro i 60 gg originari, ma non prima.
Per cio' che concerne la taratura (per tutti gli autovelox) potrebbe contestare: ma in primo luogo nulla esclude che possano esserci i documenti necessari ed in secondo luogo, non tutti i giudici hanno chiara (in assenza di una legge esplicita) la necessita' che i "metri" di rilievo abbiano una taratura.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per cio' che concerne la taratura (per tutti gli autovelox) potrebbe contestare: ma in primo luogo nulla esclude che possano esserci i documenti necessari ed in secondo luogo, non tutti i giudici hanno chiara (in assenza di una legge esplicita) la necessita' che i "metri" di rilievo abbiano una taratura.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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