Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 aprile 2003
Domanda 8 aprile 2003
Carissima Aduc, gradirei poter ricevere informazioni e consigli riguardo questo mio problema: mia figlia ha ricevuto a casa tramite posta, una multa per eccesso di velocita' rilevata dall'AUTOVELOX mod.104/c-2AVS96-G. OM MIN. L. P.2483 ed il testo dice che la velocita' e' stata determinata ai sensi dell'art.345/2c. d. p. r.16/12/92 n.495, cosi' come modificato dall'art.197 d. p. r. 16/9/96 ecc ecc.
Considerato il fatto che mia figlia non e' stata fermata dagli agenti, causa: ai sensi dell'art. 384 del REGOLAMENTO DI ESECUZIO DEL C. D. S., gli agenti erano impegnati in altra contestazione.; gradirei sapere se volendo fare un ricorso, e' possibile contestare il fatto che gli agenti non hanno fermato mia figlia come forse dovrebbe essere per poter rendere valida ed effettiva tale contravvenzione.
Grazie

Risposta ADUC
secondo le nuove disposizioni, il fermo puo' essere comunque omesso, se il percorso e' tra quelli individuati dal Prefetto. Tuttavia, in caso la dichiarazione degli agenti fosse mendace, potrebbe ugualmente opporsi: il problema e' che il giudice dovrebbe acquisire gli elementi in corso di causa e questo vorrebbe dire rischiare di vedersi confermare le dichiarazioni in quella sede, perdendo cosi' il procedimento.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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