Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 aprile 2003
Domanda 6 aprile 2003
Cara Aduc, vorrei sapere come comportarmi avendo ricevuto il fermo amministrativo della mia attuale automobile, causa mancato pagamento di alcune multe datate 1995/1997 in riferimento ad infrazioni stradali da me non commesse, in una localita' distante 600 Km dalla mia residenza e che non ho mai avuto il piacere di visitare. Infatti tali infrazioni sono riferite ad una precedente automobile, da me lasciata in cessione con regolare procura di vendita alla concessionaria nel giugno del 1993 e da questa successivamente venduta al nuovo proprietario in data settembre 1993, come risulta da indagine effettuata al P. R. A., che attesta il regolare passaggio di proprieta' dell'automezzo. Avendo ricevuto notifica di tali infrazioni avevo telefonicamente avvisato il comando VV. UU. che aveva emesso le sanzioni, cercando di fare verificare l'esattezza delle stesse a mio carico. Successivamente lo scorso anno mi e' stato nuovamente notificata la sommatoria delle suddette infrazioni, e ho portato il tutto alla concessionaria per cercare di risolvere la faccenda facendo intervenire loro. Ho pero' ricevuto il 29 marzo, attuativo dal 17, notifica del fermo della mia automobile da parte della LO. SE. RI. che interpellata, sostiene di non potere sospendere questo provvedimento se non dietro presentazione dei bollettini di pagamento avvenuto o con documentazione di sgravio totale rilasciate dall'ente che ha emesso il provvedimento stesso, vale a dire i VV. UU.
Vi ringrazio per la vostra risposta, in attesa fiduciosa

Risposta ADUC
non c'era alternativa: doveva per forza ricorrere avverso i verbali. Contro le cartelle, non e' piu' possibile contestare questioni di merito. Di conseguenza, poiche' ha omesso l'opposizione contro il verbale, di fatto accettandolo, dovrebbe pagare (puo' parlare coi vigili, ovviamente: ma non crediamo possa ottenere molto). Per quanto pero' concerne il fermo in se', secondo alcune interpretazioni la mancanza del decreto attuativo dell'art. 86 dpr 602/73 non consentirebbe la procedura di fermo amministrativo cosi' operata (in quanto prevista ma non regolamentata e non si potrebbe applicare il dm 7/9/98 in quanto non specifico della materia), e lo stesso potrebbe essere contestabile. Purtuttavia, la soluzione generalmente proposta e' di effettuare il pagamento ulteriore e poi intentare, eventualmente, una procedura di richiesta di rimborso del danno presso il Tribunale ordinario.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →