Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 aprile 2003
Domanda 5 aprile 2003
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita', rilevata con autovelox mod. 104/c-2, notificata a mezzo di raccomandata RR. Vorrei fare queste due premesse ed avere un gentile consiglio da parte Vostra:
1) la multa e' stata notificata al mio vecchio indirizzo, nonostante abbia fatto la normale comunicazione al PRA e che anche il libretto di circolazione sia aggiornato con la nuova residenza. Cio' nonostante la cartolina di ricevimento e' stata regolarmente da me sottoscritta poiche' il postino, conoscendomi, l'ha recapitata in un altro locale, dello stesso paese dove prima avevo la residenza trovandomi per coincidenza.
2) il giorno del rilevamento della velocita' la pattuglia, posta a qualche centinaio di metri dall'apparecchio, nonostante io abbia rallentato attendendo di essere fermata, mi ha lasciato passare. Nel verbale pero' scrivono: "PATTUGLIA IMPEGNATA CON ALTRO VEICOLO IN ANALOGA CONTESTAZIONE SUL LUOGO, IMPOSSIBILITATI, PER MOTIVI DI SICUREZZA A FERMARE ALTRO VEICOLO".
A Vostro avviso, ho la possibilita', ricorrendo contro tale accertamento, di non pagare tale sanzione?
Ringrazio in anticipo

Risposta ADUC
se ha ritirato lei la contravvenzione, non consigliamo di opporsi, in quanto la notifica e' comunque avvenuta. Per cio' che concerne la dichiarazione relativa al mancato fermo, il giudice potrebbe acquisire l'ordine di servizio: ma in caso quanto detto risultasse veritiero, si vedrebbe rigettata l'opposizione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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