Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 marzo 2003
Domanda 29 marzo 2003
Salve, Avevo scritto prima per lo stesso problema e vorrei ringraziare per questo servizio gratuito utilissimo.
il 19/03/2003 ho ricevuto una multa per eccesso di velocita' (viaggiavo a 78 Kmh dove il limite era 50) che era il giorno 12/07/2002.
Vedendo i termini erano abbondantemente scaduti (superati i 150 giorni, si come in quei giorni avevo appena cambiato residenza, i vigili si sono giustificato con questo motivo.
Vorrei chiederla ma la sentenza di cassazione che recita (sentenza della Corte costituzionale del 17 giugno 1996, n. 198, il termine di 150 giorni per la notifica della contestazione - qualora questa non abbia potuto essere "immediata" e si renda quindi necessaria l'identificazione del trasgressore o dell'obbligato in solido a norma dell'art. 196 - deve decorrere dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione, e non puo' quindi essere dilatato dall'inerzia della pubblica amministrazione.) questa non vuol dire che i ritardi della pubblica amministrazione non giustificano il dilatamento di questo termine o no?
grazie

Risposta ADUC
dipende dal rapporto sussistente tra identificazione del trasgressore e modifica della residenza: nel caso in cui l'identificazione fosse avvenuta prima della variazione della residenza, l'errore sarebbe giustificabile. Altrimenti, potrebbe sicuramente e legittimamente contestare.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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