Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 marzo 2003
Sotto le feste natalizie ho accompagnato mia madre, che e' un portatore di handicap (con tanto di tagliando esposto), a Milano con la auto della mia fidanzata, e viste le condizioni di salute di mia madre mi sono visto costretto a passare per la zona di traffico limitato, sicuro che non avrei avuto problemi se fossi stato fermato, visto il regolare tagliando per il trasporto di portatore di handicap, oggi pero' mi sono visto recapitare (quasi sullo scadere dei tre mesi) Nr 3 multe per la stessa infrazione e dello stesso importo, nel giro di 10 minuti, effettuate dagli impianti di accessi (telecamere); vorrei sapere se e' possibile contestarle senza correre il rischio di vederle raddoppiare, in attesa di una vostra risposta anticipatamente vi saluto e vi ringrazio.
Risposta ADUC
il termine e' di 150 gg e non di tre mesi (questo, solo per precisione).
Le multe sono comunque legittime, in quanto e' possibile entrare in zona solo se si ha il permesso: ma non solo avendolo esposto sul cruscotto, cio' che occorre e' che l'auto sia specificamente autorizzata ad entrare in zona. Ad ogni modo, richieda copia delle delibere al Comune e verifichi: in quanto le specifiche delibere milanesi non le conosciamo e conseguentemente non sappiamo se possano esservi degli estremi ulteriori di contestazione: ma a livello generale, il permesso di accedere per il mezzo specifico e' quanto occorre.
Le riportiamo comunque, per comodita' nell'eventualita teorica di un ricorso, le modalita' di opposizione: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Le multe sono comunque legittime, in quanto e' possibile entrare in zona solo se si ha il permesso: ma non solo avendolo esposto sul cruscotto, cio' che occorre e' che l'auto sia specificamente autorizzata ad entrare in zona. Ad ogni modo, richieda copia delle delibere al Comune e verifichi: in quanto le specifiche delibere milanesi non le conosciamo e conseguentemente non sappiamo se possano esservi degli estremi ulteriori di contestazione: ma a livello generale, il permesso di accedere per il mezzo specifico e' quanto occorre.
Le riportiamo comunque, per comodita' nell'eventualita teorica di un ricorso, le modalita' di opposizione: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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