Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 marzo 2003
Domanda 27 marzo 2003
Anzitutto vi ringrazio per la sollecitudine con cui mi avete risposto.
Per migliore comprensione, devo precisare che quando ho acquistato l'immobile, che si trova al primo piano, i precedenti proprietari non avevano la possibilita' di utilizzare l'ascensore, perche' non avevano ritenuto utile servirsene. Quindi ritengo corretta la vostra interpretazione del concetto di allaccio, che va inteso proprio come possibilita' di utilizzo.
Cio' posto, si intende conoscere sulla base di quali criteri debba essere determinata la quota "una tantum" necessaria per l'allaccio, cioe' se detto importo debba tenere conto del valore attuale del bene, del piano servito dall'ascensore, della spesa sostenuta allorche' l'ascensore e' stato installato, ossia nel 1974.
Ritengo che questa spesa, da corrispondersi "una tantum", sia diversa dal contributo annuale per la gestione dell'impianto stesso.
Rimango in attesa di riscontro e porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
il contributo annuale e' un problema ulteriore, nel senso che dovra' essere corrisposto al pari degli altri nel momento in cui anche lei sara' chiamato alle spese. Ma la suddivisione cui si faceva cenno e' valida anche per la suddivisione delle spese di installazione (anche se ci sono legittime opinioni che la ritengono, semplicemente, una spesa comune da ripartire esclusivamente secondo millesimi: diciamo che in questo caso occorrera' ricondursi alla decisione assembleare presa nel '74). Il problema e' che la spesa e' ormai lontana nel tempo: verifichi pertanto (sempre in quella vecchia decisione assembleare) cosa venne disposto in merito all'"allacciamento" successivo da parte di chi non avesse provveduto in quel momento. Per il resto, si consiglia la seguente pagina: clicca qui
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