Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 marzo 2003
Buongiorno, volevo avere una delucidazione sul ritiro della patente che e' stato fatto a mia sorella il 19/3/03 per eccesso di velocita', partendo dal presupposto che effettivamente lei si trovasse fuori dal limite di 50 km orari in un rettilineo di almeno 1 km in centro urbano nella zona industriale di Ferrara e quindi con improbabile attraversamento pedonale vista la mancanza di assenza di strisce pedonali e che il verbalizzante oltre al ritiro gli ha fatto una multa di 345 euro. Ora io mi chiedo, se visto che non era in sorpasso, non ha messo in pericolo la vita di nessuno, insomma che nonostante l'infrazione ci sia un abuso di potere? Che attenuanti si hanno in questi casi? Inoltre mia sorella e' senza lavoro, come potra' pagare una multa del genere?
Risposta ADUC
attenuanti non ce ne sarebbero: occorrerebbe mettere in dubbio la legittimita' delle limitazioni opposte, ma non e' detto che questo comporterebbe un vantaggio ai fini di un proprio ricorso, in quanto la violazione c'e'. Se pero' vuole provare a ricorrere, puo' tentare, ponendo piu' obiezioni: il mancato fermo, la mancanza di indicazioni relative alle ordinanze comunali che dovrebbero essere apposte sul cartello che dispone la limitazione, etc. Sara' poi il giudice a decidere -ma quantomeno potra' provare ad ottenere una dilazione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti