Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 marzo 2003
Domanda 25 marzo 2003
Salve, Pochi giorni fa mio suocero e' stato tamponato da un'autovettura, (tengo a precisare che tale veicolo era sprovvisto di revisione particolare notato dai vigili urbani ma non contravvenzionato), che non ha rispettato il segnale di stop in una intersezione stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del comune ove e' accaduto il sinistro. Gli stessi, dopo aver rilevato l'incidente, hanno provveduto a compilare i vari atti contenenti le dichiarazioni di entrambi i conducenti, sottoscritti dagli stessi, ma soprattutto hanno contestato sul posto al conducente che non aveva rispettato il segnale di stop, la sanzione prevista dall'Art.145 comma 5 del C. D. S. Oggi mio suocero (conducente del veicolo Tamponato) si e' visto notificare, a mezzo posta, una contravvenzione, a seguito sinistro stradale, ai sensi dell'Art.145 comma 1° e 10° al C. D. S. in quanto, come si evince dallo stesso verbale, in prossimita' di intersezione stradale non adottava tutte le opportune precauzioni. Con molto stupore notava che sul verbale si evidenziava il fatto che tale sanzione non era stata notificata sul posto del sinistro per la mancanza del trasgressore (mio suocero, autista dell'autovettura in questione) e dell'obbligato in solido (la figlia, subito accorsa sul luogo dell'incidente ancor prima dell'arrivo degli stessi vigili urbani). Vi chiedo: E' possibile proporre ricorso al giudice di pace competente per territorio o al Prefetto, viste le incongruenze del verbale (mancanza sul posto del trasgressore: la macchina non andava da sola!!!!!!!) e dell'obbligato in solido, ma soprattutto la mancata segnalazione da parte dei vigili della revisione scaduta?????
In caso positivo, potreste aiutarmi nella giusta compilazione del ricorso????? Grazie

Risposta ADUC
non menzioni la revisione!! Le autovetture non revisionate comportano una copertura assicurativa limitata: il che vuol dire che rischierebbe di essere obbligato al pagamento, se venisse riconosciuta una corresponsabilita' vostra. Il verbale puo' essere contestato: vale la pena di fare questo tentativo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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