Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 marzo 2003
Domanda 24 marzo 2003
Ho ritirato venerdi' 21/03/03 presso il Comando dei VV. UU di Ostia (Roma) (l'avviso mi era stato lasciato in cassetta il 14/03/03) un invito di presentazione (munito di patente e carta di circolazione) per un'infrazione rilevata a mezzo autovelox.
L'accertamento e' stato effettuato il 28/11/2002 alle ore 01, 52, per una velocita' di 57 km/h superiore al limite consentito (andavo - secondo la rilevazione - a 113km/h).
Ero effettivamente io alla guida dell'autovettura, tuttavia la velocita' era giustificata dal fatto che stavo portando mio figlio di due anni urgentemente all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' per difficolta' di respirazione che, a mio avviso, sembravano piuttosto preoccupanti.
Ho conservato la cartella clinica di pronto soccorso.
Vista la situazione di emergenza, e' possibile fare ricorso contro questa multa?
Se cio' non fosse sufficiente, credo che sarebbe possibile presentare ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: - nel verbale viene specificato che "non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione (ex art. 384 D. P. R. 495 del 16-2-1992 lettera E) " (?) credevo che il DPR fosse del 16/12/92!!
- viene inoltre specificata la motivazione: "IMPOSSIBILITA' DI FERMARE IL VEICOLO NEI MODI REGOLAMENTARI E IN CONDIZIONI DI SICUREZZA PER MANCANZA DI SPAZI SUFFICIENTI E IDONEI" - La rilevazione e' stata effettuata sulla Via del Mare al Km.11, 00 in direzione Roma, in prossimita' di una piazzola di sosta, inoltre in quel tratto la strada e' rettilinea ed a quell'ora era pressoche' deserta; - la contestazione e' stata effettuata a mezzo autovelox 104, che da una rapida verifica via internet, sembra essere uno dei piu' sofisticati autovelox in circolazione, dotato anche di fotocamera frontale per fotografare il conducente al suo arrivo, avendo gia' accertato il superamento del limite di velocita'. Sulla base di cio', la pattuglia avrebbe potuto tranquillamente fermarmi.
- infine, sempre l'autovelox 104, e' in grado anche di registrare il flusso veicolare in un determinato momento, anche per fini statistici. Sono sicuro che, se si analizzassero i dati forniti, si noterebbe la quasi totale assenza di altre autovetture in circolazione in quel momento, rendendo quindi sicuro ogni tentativo di fermare la macchina in arrivo.
Vorrei quindi sapere se e' possibile ricorrere contro questa multa e, nel caso, se e' preferibile ricorrere presso il Prefetto o presso il Giudice di Pace.
Grazie.
Andrea

Risposta ADUC
puo' tentare il ricorso, ma non ha nessuna certezza di accoglimento, anzi riterremmo piuttosto difficile che riesca ad ottenerlo: dipende dalla valutazione del giudice di pace adito, che potra' essere piu' o meno sensibile al problema (si sconsiglia se il percorso rientrasse tra quelli per cui e' possibile omettere il fermo per decreto prefettizio l'azione sarebbe ancor meno opportuna). Altrimenti, potrebbe provare: Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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