Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 giugno 1999
Mi scusi se la disturbo nuovamente. Potrebbe indicarmi a quale normativa si fa riferimento per la garanzia di prodotti venduti in Italia ? Io sono riuscito a trovare solo il DPR 224 del 24/5/1988. E' questa l'unica legge attualmente in vigore ? Vale comunque il fatto che clausole di limitazione della garanzia sono clausole vessatorie e in quanto tali debbono essere approvate per iscritto dalla controparte e firmate due volte ? Sarebbe interessante sapere se tale pratica operata dal centro Assistenza Motorola e' in uso anche in altri centri assistenza di altre marche, nel qual caso potrebbe essere materia di interesse per le associazioni Consumatori, perche' sarebbe una chiara lesione dei diritti dei consumatori alla garnzia sulla cosa acquistata..
Risposta ADUC
Le norme di base restano quelle del codice civile. In applicazione di una Direttiva Cee, a breve la garanzia verra' estesa obbligatoriamente ad un periodo minimo di due anni. Occorre distinguere tra clausole onerose e clausole vessatorie. Clausole onerose sono tutte quelle che comportano un qualche onere per il consumatore, e necessitano della doppia firma. Clausole vessatorie sono invece quelle indicate dall'art. 1469 bis e ss del codice civile e le stesse -se presenti- sono sempre e comunque vessatorie nonostante eventuali doppie firme. Non riesco pero' a capire cosa c'entrino le clausole -onerose o vessatorie- mi sembrava di avere capito che nel contratto non c'erano riferimenti a parti in garanzia e parti non in garanzia. Allora, sono indicate o no?
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