Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 marzo 2003
Ho fatto ricorso a 2 multe, le quali non sono mai state notificate all'interessato - anche se nei limiti dei 150 gg. una e' stata notificata a mia zia (Napoli - vecchia residenza) e l'altra a mia moglie (La Spezia). Nel ricorso ho citato l'art. 201 - comma 3 - il quale dice in breve che le multe devono essere notificate all'interessato o all'intestatario dell'auto registrato alla motorizzazione e PRA. Il suddetto ricorso e' stato inoltrato a mezzo R/R in data in data 26.11.2002 e la ricevuta mi e' tornata indietro in data 10.01.2003 - ma con la data di ricezione della Polizia Municipale - Unita' Operativa Ruoli e ricorsi di Napoli del 20.11.2002. In data 13.03.2003 - pervenutami in data 17.03.2003 - mi e' stato risposto che il ricorso mi e' stato respinto, perche' le multe nei termini previsti erano state notificate - ma ripeto non al sottoscritto. Alla data odierna facendomi 2 calcoli la risposta mi e' arrivata oltre i 30 gg. previsti e sommando anche i 60 gg. per l'eventuale spedizione al Prefetto da parte della Polizia Municipale si arriva a 90 gg. complessivi - i quali sono anche passati (dal 26.11.2002 al 25.02.2003). Fiducioso in una risposta in merito vi porto i miei distinti saluti
Risposta ADUC
per verificare se il decreto prefettizio le sia giunto o meno nei termini, deve verificare la data di sottoscrizione, non quella di spedizione. Ad ogni modo, anche il motivo precedente era valido: pertanto o per l'uno o per l'altro, potra' sicuramente opporsi davanti al giudice di pace, se lo crede opportuno.
Ricordi che in questo caso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Ricordi che in questo caso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
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