Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 marzo 2003
Domanda 20 marzo 2003
Gentile Aduc, vi chiedo cortesemente se e' ipotizzabile proporre opposizione al giudice di pace per la seguente violazione del codice della strada: uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa in quanto lampeggiavo ad intermittenza, incrociando altri veicoli non ricorrendone la necessita.
Tale violazione non e' stata contestata perche' la polizia municipale era "impegnata con autovelox".
Le domande che mi spingono a ipotizzare un ricorso sono le seguenti: - l'essere impegnati con l'autovelox costituisce un valido motivo per non contestare l'infrazione?
- avendo commesso l'infrazione alle ore 14, 43 ed avendo lampeggiato alle macchine che incrociavo, dopo aver visto l'autovelox sul lato di marcia opposto al mio, come hanno fatto i vigili dal retro a individuare la mia infrazione? Forse un centinaio di metri avanti erano appostati altri vigili, ma in quel caso, anche se nel lato di marcia opposto al mio, non potevano fermarmi per contestarmi l'infrazione?
Grazie

Risposta ADUC
se sulla strada in questione e' consentita l'omissione del fermo per decreto prefettizio, non ci sono estremi di contestazione. Altrimenti, puo' tentare.
Supponiamo, per risponderle, che l'autovelox fosse per entrambi i lati di marcia. Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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