Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 marzo 2003
Domanda 16 marzo 2003
Vorrei avere un suo gratuito parere sulla seguente problematica: A seguito di sentenza passata in giudicato, una delibera di approvazione del consuntivo spese riferito all'anno 1998, e' stata dichiarata nulla per violazione dell'art. 1136 c. c. (mancato invio della convocazione assembleare ad un solo condomino).
A questo punto si rende necessario approvare nuovamente il consuntivo di quell'anno, tenuto conto del fatto che da esso risultava la posizione debitoria di un condomino, nei confronti del quale ora si vuole agire giudizialmente.
Vorrei sapere quali sono le modalita' per la riconvocazione dell'assemblea, considerato che nel frattempo sono subentrati nuovi condomini nella proprieta' di alcune unita' abitative.
Nel caso di specie l'amministratore deve inviare l'avviso di convocazione ai nuovi inquilini oppure deve rendere edotti anche i precedenti proprietari?
Dovra' essere nuovamente inviato a tutti i condomini il riparto analitico delle spese condominiali riferite a tale anno?
Grazie anticipatamente.


Risposta ADUC
non e' necessario chiederlo: i consigli sono gratuiti.
La convocazione deve essere inviata al condominio, conseguentemente alle persone che adesso risultano proprietarie, poiche' l'assemblea e' una questione prettamente condominiale e riguarda solo i soggetti che ne fanno parte. E' opportuno inviare il prospetto analitico, comunque puo' anche essere specificato come lo stesso sia a disposizione -per la copia da parte degli interessati- presso l'amministrazione.
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