Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
11 marzo 2003
Spett. Aduc, vorrei esporre un mio problema relativo ad una (eventuale) richiesta di sfratto che dovrebbe pervenirmi da parte del proprietario dell'appartamento in cui vivo con contratto 4+4 stipulato a partire dal 1°gennaio 1998 secondo la legge che disciplina l'equo canone, la 392/78. Il problema consiste nel fatto che il proprietario con il quale ho stipulato il contratto ha venduto (senza farmi pervenire alcuna proposta scritta di acquisto - in base al diritto di prelazione che "dovrei" avere) l'appartamento ad un'altra persona (suo amico), la quale mi chiese molto gentilmente se potevo andarmene al piu' presto in quanto deve piazzarci sua figlia. Io gli risposi che dovrebbe spedirmi una lettera ufficiale di sfratto, che pero' e' illegittimo e quindi dovrebbe di conseguenza risarcirmi con 36 mensilita', sulla base dell'attuale legge 431/98. A tale mia risposta il nuovo proprietario (l'amico) si incazzo' dicendomi che non e' vero in quanto l'appartamento verra' destinato quale prima abitazione per sua figlia. Chi ha ragione? Posso rimanere comunque fino alla naturale scadenza, ossia 31 dicembre 2005 (il contratto si e' tacitamente rinnovato alla scadenza dei primi 4 anni) previo avviso di rilascio, oppure devo andarmene prima? Nel caso decidessi comunque di andarmene, dopo il suo sfratto, dovrebbe risarcirmi con le famose 36 mensilita' o no?
Un caro saluto.
Un caro saluto.
Risposta ADUC
la prelazione la si ha solo se cosi' prevede il contratto. Per cio' che concerne il recesso anticipato, il nuovo proprietario non ha -sino alla scadenza del periodo- alcun titolo per chiederle il rilascio: lei pero', a sua volta, non ha motivo di chiedere il rimborso di queste mensilita'; anche se potrebbe essere possibile trovare un accordo tra le parti, ottenendo lei il rimborso di parte del danno.
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