Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 marzo 2003
Domanda 7 marzo 2003
Cara Aduc, questa mattina ho effettuato due notifiche giudiziarie per altrettanti atti di citazione da me redatti.
In realta' ne avevo tre, mi e' stato pero' detto che il GdP non e' competente in materia di privacy.

--Prima domanda--, e' vero che non posso chiedere il rimborso danni per violazione di privacy ad un GdP? Da sottolineare che ho dichiarato un valore della causa inferiore ai 1033 euro, che in allegato porto il ricorso al Garante Privacy in cui il Garante afferma l'illegittimita' del comportamento del convenuto, nella narrativa ho espresso una violazione della 675/96 che spazia dagli art.9 (raccolta dei dati), all'art.10 (informazioni rese all'atto dell'acquisizione dei dati), all'art.13 (diritti dell'interessato), all'art.37-bis (false dichiarazioni fornite al garante; che hanno pregiudicato una parte del provvedimento) ma tra le richieste ho espresso il solo desiderio di avere un rimborso spese e danni, non ho fatto menzione al lato penale della cosa. Tra l'altro il convenuto e' inadempiente rispetto alle disposizioni ordinate del garante nel provvedimento (pagamento di una cifra forfettaria a rimborso spese e comunicazione degli estremi del trattamento). Inoltre nella narrativa ho citato anche il dlgs n.171 del 13 maggio 1998 ed il dlgs n. 185 del 22 maggio 1999 che in generale proibiscono l'uso di dispositivi automatici senza preventivo consenso esplicito.

---Seconda domanda---, c'e' possibilita' di opporsi alle responsabilita' penali dell'altra parte?
Chiedo questo perche' in coscienza credo sia ingiusto richiedere la reclusione da 3 a 6 mesi per un'azienda che ha mandato delle email pubblicitarie per mera avarizia legata alla classica ignoranza della legge (nella quale anche io cado spesso!); anche se poi ha dichiarato il falso (documentabile) al Garante.
Onestamente miro ad una leva economica per far capire a questi signori che lo spam non paga quanto la pubblicita' onesta;

--Terza domanda--, a questo scopo posso scrivere nella citazione che il 50% dell'eventuale cifra decisa verra' da me devoluto in beneficenza (e cosi' sperare in una leva piu' "efficace")?
La persona dell'ufficio del GdP con cui ho parlato (credo sia "il cancelliere", in ogni caso e' una persona che durante le udienze va avanti ed indietro dall'ufficio del Giudice ed e' la persona a cui gli impiegati fanno riferimento all'interno dell'ufficio) ha fatto notevoli resistenze alla presentazione dei miei atti, voleva a tutti i costi rimandarmi ad un avvocato, si e' opposta in ogni modo al farmi parlare con il giudice per l'autorizzazione di una delle due cause (che e' superiore ai 516 euro ed inferiore ai 1033) ed ha accettato di portare avanti la cosa solo dopo un'accesa discussione con il giudice.

---Quarta domanda---: e' normale?
A quanto ho letto sulle vostre pagine (e su un utilissima guida presente sul sito del giudice di pace di Bologna), i GdP sono stati istituiti per facilitare la vita al cittadino, per sollevare la magistratura ordinaria dai procedimenti piu' banali ed allo stesso tempo velocizzare la risoluzione di questi problemi. Possibile che un avvocato nella posizione di dover aiutare il cittadino, gli rimproveri di mandare all'aria gli anni di studi necessari a poter diventare avvocato e lo ostacoli in ogni modo per una banale causa legata alla garanzia sui beni di consumo? Io non ho mai messo in dubbio la professionalita' di nessun professionista; tra l'altro aspiro a diventare un ingegnere, altra lobby/casta chiusa; ma credo che oggi (globalizzazione) ancora piu' che ieri, andrebbero limitati i privilegi corporativi per il bene comune. Oggi e' essenziale: si rischia di perdere il confronto con gli altri paesi.
E dentro l'ufficio di un GdP, tale comportamento mi sembra veramente meschino.
Ma tornando al dunque.

---Quinta domanda--- dovevo autenticare la firma prima di spedirla? Al comune non me l'hanno voluta autenticare, anche dopo aver presentato la porzione della legge Bassanini in cui si parla di "provvedimenti giudiziari speciali". Per i ricorsi al Garante Privacy, aveva funzionato. In realta' nessuno mi ha detto di autenticare... era una precauzione mia, magari superflua, per evitare di cadere in uno dei tanti vizi di forma in cui potrei incappare ed ai quali, per forza di cose (non ho studiato giurisprudenza!), devo fare molta attenzione.

---Sesta domanda--- nel caso in cui mi trovassi in difficolta', potro' chiamare un avvocato a rappresentarmi dopo aver seguito personalmente la cosa fino a quel punto?

---Settima domanda--- tra le richieste non ho detto esplicitamente di non voler pagare le spese dell'altra parte. Per i danni ho semplicemente citato il danno ingiusto (2043c. c. se non sbaglio) ed il principio del neminem laedere. Ho dato per scontato che se la mia citazione risultasse fondata, loro dovranno prendersi carico di tutti gli oneri... ho sbagliato?
Scusate se vi ho tartassato di domande, ma il dubbio e' atroce e l'ignoranza ancora di piu'.
Vi ringrazio comunque del tempo dedicato alla lettura di questa richiesta cosi' corposa e vi ringrazio in ogni caso per il fatto di lavorare per il bene dei consumatori. Penso che se oggi abbiamo il dlgs n.24 del 2 febbraio 2002 (sulle garanzie dei beni di consumo, piuttosto che quei 4 articoli del c.c. che dicevano tutto e niente), lo dobbiamo a voi che portate avanti con costanza e determinazione il lato "umano" del business.

Risposta ADUC
poteva anche intentare un contenzioso per detto motivo: il problema era dimostrare che sussistesse il danno e vincere il contenzioso, ma cio' che conta e' che le richieste di danni abbiano dei fondamenti, indipendentemente dalle cause che li hanno determinati. La questione, e' diversa: e cioe' se c'e' ormai in corso un provvedimento del Garante non ha la possibilita' di agire in giudizio.
Per cio' che concerne le responsabilita' penali, non puo' "escluderle" a sua scelta, se intenta il procedimento.
Per quanto concerne la quarta domanda, riteniamo che non siano altro che opinioni personali, che non devono turbarla.
Per cio' che concerne l'atto, non deve autenticarlo in Comune: hanno fatto bene a rifiutarvisi.
Se in seguito dovesse necessitarle un legale, potra' richiedere al giudice un rinvio e comunicare l'intenzione di provvedere in tal senso.
Per quanto attiene le spese di controparte, se perde e' il giudice a decidere se le debbano o meno essere applicate: non serve che lei chieda di esserne esentato in quanto non puo' avanzare una pretesa decisionale in tal senso.
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