Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 marzo 2003
Buon giorno, ho ricevuto in data 25/02/2003 dalla Polizia Municipale del paese in cui vivo un verbale di violazione al codice della strada per euro 145,29 rilevato il giorno 30/01/2003. Su, tale verbale mi e' stata contestato l'eccesso di velocita' (velocita' accertata 81 km/h con limite di km/h). L'infrazione e' stata rilevata con Autovelox modello 104/C2 munito di telecamera "di cui era stata preventivamente verificata la perfetta funzionalita'" (cosi' riporta il verbale). A questo punto la mia domanda e' questa: E' giusto che non mi abbiano fermato subito per contestarmi la violazione??? E poi, io ho ricevuto il verbale, ma non c'e' nessuna fotografia allegata, e' corretto??? Resta comunque inteso che sul verbale c'e' scritto che i fotogrammi sono agli atti presso l'ufficio della Polizia Municipale.
Vi ringrazio fin d'ora per la collaborazione e colgo l'occasione per porgere i piu' cordiali saluti.
Vi ringrazio fin d'ora per la collaborazione e colgo l'occasione per porgere i piu' cordiali saluti.
Risposta ADUC
la foto non puo' essere inviata: deve visionarla al Comando. Per quanto concerne il mancato fermo, puo' contestarlo solo in caso la Prefettura non abbia autorizzato di omettere il fermo sulla strada in questione.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti