Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 marzo 2003
In una strada statale (223) in mancanza di segnaletica verticale, un automobilista intenda voltare a sinistra e all'ultimo momento dalla segnaletica orizzontale si accorge che tale manovra non e' consentita e benche' da tempo segnalata la svolta con la freccia il medesimo veniva tamponato, chiamata la Polstrada e dopo i rilievi del caso veniva elevata una sanzione a carico del tamponato con la seguente motivazione "VOLTAVA A DESTRA O SINISTRA CREANDO PERICOLO O INTRALCIO O NON SEGNALANDOLO CON ANTICIPO" Art. CDS 154/8 legge nr: 285 del 14.12.2002. La domanda che io porgo e' la seguente: " Un automobilista che si accorge all'ultimo momento di commettere un'infrazione al CDS e tanta di rimediare correttamente puo' essere sanzionato? " Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi vi giungano i miei piu' distinti saluti.
Risposta ADUC
se l'infrazione c'e', e' giusto sia sanzionata. Diversa questione e' quella relativa alla segnaletica: in caso fosse inadeguata, potrebbero essere possibili due strade: o tentare comunque l'opposizione al verbale, oppure intentare una causa per danni nei confronti dell'Ente che l'ha malamente apposta, determinandole appunto il danno. In caso di contestazione della contravvenzione, si ricordano le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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