Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 febbraio 2003
Domanda 27 febbraio 2003
Intendo fare ricorso ad una contravvenzione ricevuta per eccesso di velocita' rilevata con autovelox al quale era finito il rullino! e che non mi e' stata contestata subito. Chiedo: 1. il ricorso per mancanza della prova e' possibile?
2. facendo ricorso al giudice di pace e' vero che la contravvenzione non raddoppia e se vero come devo comportarmi (devo comunque pagare la multa entro 60 gg.)?
Vi ringrazio per questo utile servizio che rendete a noi cittadini.

Risposta ADUC
in caso mancasse la documentazione fotografica e' possibile contestare la contravvenzione, in quanto il rilievo non e' comprovato e conseguentemente non ci sono certezze sull'effettiva vettura contravventrice.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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