Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 febbraio 2003
Mi e' stata notificata (ad un numero civico errato) dalla servizio riscossione tributi S. ES. IT Puglia il fermo amministrativo sull'autoveicolo di mia proprieta' a fronte di una multa, risalente al 1997, per eccesso di velocita' rilevata dalla polizia municipale di Molfetta (BA) e iscritta a ruolo il 23/11/01.
Devo sottolineare che non ho mai ricevuto ne il verbale relativo all'infrazione commessa e neppure la comunicazione dell'ente esattore; mi ritrovo oggi con la macchia bloccata e con una somma complessiva che, tra interessi di mora e spese di iscrizione e cancellazione del fermo amministrativo al PRA, e' lievitata notevolmente!!
Gradirei conoscere se nella circostanza sono state adottate tutte le misure a tutela dei contribuenti ovvero se si tratta dell' ennesimo episodio di burocrazia spocchiosa e vessatoria e se la Vs. associazione ha inteso promuovere iniziative a riguardo.
Cordiali saluti
Devo sottolineare che non ho mai ricevuto ne il verbale relativo all'infrazione commessa e neppure la comunicazione dell'ente esattore; mi ritrovo oggi con la macchia bloccata e con una somma complessiva che, tra interessi di mora e spese di iscrizione e cancellazione del fermo amministrativo al PRA, e' lievitata notevolmente!!
Gradirei conoscere se nella circostanza sono state adottate tutte le misure a tutela dei contribuenti ovvero se si tratta dell' ennesimo episodio di burocrazia spocchiosa e vessatoria e se la Vs. associazione ha inteso promuovere iniziative a riguardo.
Cordiali saluti
Risposta ADUC
effettui delle verifiche presso gli Enti, per appurare come risultino effettuate le precedenti notifiche. Se fossero regolari, dovra' pagare. Se non lo fossero, per esempio in quanto errate, potrebbe opporsi, entro 30 gg al giudice di pace.
In entrambi i casi, e' contestabile il fermo in quanto tale; infatti, secondo alcune interpretazioni la mancanza del decreto attuativo dell'art. 86 dpr 602/73 non consentirebbe la procedura di fermo amministrativo cosi' operata (in quanto prevista ma non regolamentata e non dovendosi poter applicare il dm 7/9/98 in quanto non specifico della materia) il fermo potrebbe essere contestabile. Purtuttavia, la soluzione generalmente proposta e' di effettuare il pagamento ulteriore e poi intentare una procedura di richiesta di rimborso del danno presso il Tribunale ordinario.
In entrambi i casi, e' contestabile il fermo in quanto tale; infatti, secondo alcune interpretazioni la mancanza del decreto attuativo dell'art. 86 dpr 602/73 non consentirebbe la procedura di fermo amministrativo cosi' operata (in quanto prevista ma non regolamentata e non dovendosi poter applicare il dm 7/9/98 in quanto non specifico della materia) il fermo potrebbe essere contestabile. Purtuttavia, la soluzione generalmente proposta e' di effettuare il pagamento ulteriore e poi intentare una procedura di richiesta di rimborso del danno presso il Tribunale ordinario.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti