Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 febbraio 2003
Domanda 26 febbraio 2003
Buongiorno, vi scrivo perche' il 29/09/2002 alle ore 01:47 mi e' stata fatta una fotografia con un autovelox modello 104 C/2 mentre con la mia auto viaggiavo alla velocita' di 74 Km/h anziche' 50 Km/h.
La multa non mi e' stata contestata subito (impossibilita' di fermare il veicolo nei modi regolamentari e in condizioni di sicurezza perche' gia' distante dal posto di accertamento) ma mi e' stata notificata a casa il 18/02/2003.
Posso contestare la multa in quanto secondo le norme vigenti nel 29/02/2002 erano obbligati a contestarmi l'infrazione immediatamente? Inoltre sulla multa mancano ovviamente i dati del trasgressore e inoltre il vigile urbano che ha redatto il verbale e' diverso dai vigili che hanno effettuato l'accertamento. Tutto cio' a dimostrare che non mi hanno fermato!
Se si, come devo fare per contestare la multa?
Grazie

Risposta ADUC
il 29/9/02 la normativa che consente l'omissione del fermo immediato era gia' in vigore. Se crede, puo' provare a contestare, ma la tendenza e' quella di ritenere generalmente legittimo il mancato fermo.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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