Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 febbraio 2003
Domanda 25 febbraio 2003
Buongiorno, la mia domanda riguarda l'acquisto della prima casa con le relative agevolazioni. Ho acquistato un immobile nel gennaio di quest'anno (come prima casa) ma per il momento vivo ancora con i miei genitori e non ho quindi l'urgenza di abitarci. Mi si e' presentata l'occasione di rivenderlo entro pochi mesi ad un prezzo molto interessante ma mi e' stato detto che non e' possibile vendere l'immobile prima dei 5 anni e neanche affittarlo con regolare contratto: e' vero?
Se si, e' possibile in qualche modo ovviare a questo senza rimetterci dei soldi?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete fornirmi Cordiali saluti.
PS: vi sarei molto grata se vorreste rispondermi via mail.

Risposta ADUC
consigliamo la lettura di quanto riportato nella nostra scheda pratica sull'argomento: clicca qui la legislazione non obbliga il proprietario di un immobile acquistato con benefici ad abitarlo personalmente: lo stesso potra' essere dato in uso a familiari od a terzi, poiche' l'unico obbligo sussistente e' quello di risiedere nel territorio del Comune (entro un anno dall'acquisto).
Esistono pero' alcuni casi di decadenza da questi benefici. Talvolta possono infatti venire applicate delle sanzioni.
Se ad esempio si decide di vendere entro 5 anni dall'acquisto una casa per la quale si sia goduto -in fase d'acquisto- delle agevolazioni fiscali, occorre stare molto attenti, perche' in questo caso si perdono i benefici fiscali, salvo il caso in cui il venditore si impegni -entro un anno- a riacquistare una nuova abitazione principale (D.L.24/11/92, n. 455).
Se viene venduta ad un privato o ad una societa' di gestione immobiliare, occorrera' che gli acquirenti paghino -oltre all'imposta ordinaria dell'11%- anche una soprattassa pari al 30% sulle stesse imposte (oltre agli interessi di mora). Sempre una penale del 30% e' prevista a carico di chi -all'atto d'acquisto- faccia dichiarazioni false. Nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto tenuto al pagamento dell'Iva (come ad esempio un costruttore) la penalita' del 30% (piu' interessi) verra' applicata sulla differenza tra l'aliquota agevolata del 4% e quella ordinaria (ad es. il 10%). Tali sanzioni non verranno applicate -come gia' detto- nel caso in cui lo stesso venditore acquisti nuovamente, entro e non oltre un anno dalla vendita, l'abitazione prima casa.
L'interesse a non acquistare case prima che siano passati 5 anni non e' solo per l'acquirente. Per il venditore, nel caso di un acquisto prima casa, e' infatti prevista una riduzione dell'Invim pari al 50% (L. 5/4/85, n. 118). Relativamente all'Invim occorre dunque ricordare che tale tassa puo' venire applicata solo nel caso in cui l'abitazione sia stata acquistata prima del 31/12/92. Non e' prevista nel caso di abitazioni acquistate dal venditore successivamente a tale data.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →