Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 febbraio 2003
Domanda 25 febbraio 2003
Buongiorno e' la prima volta che vi scrivo e vorrei sapere come fare ricorso su una contravvenzione da me ricevuta dalla polizia municipale di Grosseto, parliamo di eccesso di velocita'. Primo se e' vero che l'organo accertatore deve essere la polizia stradale e non la municipale visto che e' stato rilevato sulla SS Aurelia km 163+250. Secondo, dato che alla guida era mia madre, chi deve fare ricorso? Io che sono il proprietario del mezzo o mia madre che lo guidava? Al quale poi sospenderanno la patente perche' superava il limite di 40 km ora. Comunque sul verbale dicono che non e' stato possibile fermarmi in base ad un decreto prefettizio, ma io alla vista della polizia mi fermavo e cambiavo guidatore con tanto di testimoni in quanto andavamo in settimana bianca, e nessuno dei vigili urbani mi chiamava per contestarmi il verbale, puo' essere motivo valido al ricorso?

Risposta ADUC
anche la municipale puo' effettuare tale tipo di contestazioni sulle statali, inserite nel proprio perimetro comunale di competenza. Ad ogni modo, non specifica per quale motivo voglia contestare: poiche' il fermo immediato puo' essere consentito (ed in questo caso, da quanto ci dice, il Prefetto l'ha autorizzato) non e' detto che abbia motivo di opposizione. Tenga poi presente che per quanto concerne la sospensione della patente il proprietario puo' far presente di non ricordare chi fosse alla guida nel mezzo, in caso giunga una multa relativamente alla quale non si ricordano le circostanze. Oppure, come in questo suo caso, puo' specificare che alla guida fosse sua madre, se cosi' era in effetti.
Altrimenti, se crede, puo' tentare l'opposizione -valutando pero' le ridotte possibilita' in merito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso: clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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