Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 febbraio 2003
Sono un abitante della Valle d'Aosta che ha ricevuto una contravvenzione autovelox senza contestazione immediata su strada non inserita nell'elenco di quelle per cui è esclusa la constatazione immediata.
Mi accingo a ricorrere utilizzando il vs modulo
.
Domanda: posso inviare il ricorso direttamente al prefetto in alternativa al giudice di pace
Mi accingo a ricorrere utilizzando il vs modulo
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Domanda: posso inviare il ricorso direttamente al prefetto in alternativa al giudice di pace
Risposta ADUC
L'opposizione e' meglio presentarla al giudice di pace, in quanto al Prefetto in caso di rigetto -quasi certo- vi e' il raddoppio dell'importo.
Dal giudice chiedendo la sospensione e l'annullamento, e nel caso la prima non fosse concessa occorre pagare entro i 60 giorni utili, proprio per evitare il raddoppio.
Poi se in udienza ci dovesse essere l'accoglimento, le verra' rimborsato quanto pagato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dal giudice chiedendo la sospensione e l'annullamento, e nel caso la prima non fosse concessa occorre pagare entro i 60 giorni utili, proprio per evitare il raddoppio.
Poi se in udienza ci dovesse essere l'accoglimento, le verra' rimborsato quanto pagato.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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