Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 febbraio 2003
Domanda 20 febbraio 2003
Spett. le Aduc, ho ricevuto un verbale di notifica per eccesso di velocita'. E' stato superato di 42 Km/h il limite imposto che era di 80 Km/h. L'infrazione e' stata rilevata con Autovelox 104C/2 51834 sull'autostrada A1, al Km 522 Nord nel comune di Nazzano (RM).
Ho letto molte delle richieste inoltrateVi a tal riguardo, chiarendo cosi' molti dei dubbi che avevo, ma vorrei ancora chiederVi: 1. su quali strade c'e' l'obbligo di autorizzazione del Prefetto per l'utilizzo degli apparecchi Autovelox, come fare per saperlo, senza perdere giornate in prefettura?
2. Nel caso non ci fosse la suddetta autorizzazione, in che termini la multa sarebbe contestabile?
3. E' possibile che la Polizia Stradale di Rieti rilevi multe nella provincia di Roma?
4. Con quali modalita' dovro' inoltrare, ad un ufficio di polizia, la dichiarazione di non essere a conoscenza di chi conduceva la macchina, anche se intestata alla sottoscritta, nel giorno e nell'ora in cui e' stata rilevata l'infrazione?
Ringraziandovi anticipatamente porgo distinti saluti

Risposta ADUC
la polizia stradale puo' effettuare rilevamenti non solo nelle strade comunali, ma anche provinciali e statali.
Dunque tale organo puo', su una strada provinciale che unisca due provincie comminare sanzioni. Non e' plausibile che un organo operante un una citta' vada, di sua volonta', in un'altra.
Comunque ci possono essere degli accordi tra i Comuni circa l'autorizzazione a cio'.
Deve rivolgersi necessariamente alla Prefettura per conoscere le strade autorizzate, e se tale autorizzazione non ci fosse potrebbe presentare ricorso: che deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E' possibile rilasciare la dichiarazione di non sapere chi fosse alla guida, ma se non fosse accettata (nel raro caso -ad esempio- in cui il guidatore fosse riconoscibile in foto) ne rispondera' il proprietario del mezzo.
Infatti, potrebbe esserci un supporto fotografico, che teoricamente potrebbe dimostrare chi fosse realmente alla guida del mezzo.
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