Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 febbraio 2003
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocita', constatata da autovelox del tipo omologato dal Ministero "la cui perfetta funzionalita' era stata verificata dal personale del comando di polizia municipale".
E' sufficiente questa dizione abbastanza generica?
Non dovrebbero questi strumenti essere periodicamente tarati da centri SIT o, quanto meno, verificati periodicamente con altri strumenti tarati da centri riconosciuti SIT, in maniera da essere certi della loro precisione e non soltanto della loro funzionalita'?
Attendo una Vs cortese risposta.
E' sufficiente questa dizione abbastanza generica?
Non dovrebbero questi strumenti essere periodicamente tarati da centri SIT o, quanto meno, verificati periodicamente con altri strumenti tarati da centri riconosciuti SIT, in maniera da essere certi della loro precisione e non soltanto della loro funzionalita'?
Attendo una Vs cortese risposta.
Risposta ADUC
puo' sicuramente fare quest'opposizione. Il problema, pero', e' che se l'omologazione risultasse corretta ed il giudice ritenesse sufficiente la taratura originaria (visto che le norme sono un po' imprecise) rischierebbe di vedersi rigettata l'opposizione.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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