Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 febbraio 2003
Domanda 19 febbraio 2003
Spett. Aduc, ho effettuato, il 31 gennaio 03, una richiesta on-line di finanziamento, legato all'acquisto di un computer mac, all'istituto di credito: AgosItafinco.
Dopo due giorni ho ricevuto la mail dichiarante che la mia richiesta era stata respinta.
Fin qui tutto lecito, ma il problema si pone dal momento che decido di chiedere il finanziamento ad un'altro istituto di credito.
Dopo le normali procedure di richiesta del prestito, vengo richiamato dalla nuova finanziaria perche' dalla banca dati risulta che ho una richiesta di credito (presso altro istituto) in sospeso!
Mi viene chiesto di far pervenire una liberatoria, emessa dalla Agos, attestante l'inesistenza di un finanziamento in atto, pena la mancata erogazione del prestito.
Dopo varie telefonate al numero verde della AgosItanfinco, ricevendo poche informazioni per volta, spedisco il fax con la richiesta per la "liberatoria".
A fine giornata richiamo per avere spiegazioni riguardo alla mancata ricezione di un loro fax attestante la suddetta.
Dopo un' animata conversazione con l'operatrice mi viene detto: siccome riceviamo 6.000 fax al giorno non potremo evadere la sua richiesta nell'immediato, ma dovra' attendere (non si sa quanto) e ricevera' tutto per posta.
Ora, mi chiedo, e' possibile chiedere i danni alla AgosItafinco in quanto il blocco del finanziamento e il relativo ritardo nell'acquisto del computer (da utilizzare per il mio lavoro, sono grafico) ha causato un ritardo nella consegna di lavori a me commissionati?
E quanto e' lecito aspettare per la cancellazione dai loro archivi informatici, relativi ad un prestito non concesso, o altro?
In attesa di una Vostra cortese risposta, porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
in effetti, un fax non serve mai. Invii una raccomandata A/R di messa in mora, intimando di provvedere all'invio della liberatoria nonche' alla cancellazione dell'iscrizione (con riferimento anche alla decisione in merito del Garante per la Privacy, del 18/11/02) entro e non oltre 15 gg, avvisando che in difetto adira' le vie legali. In seguito, potra' rivolgersi al giudice di pace -inizialmente in conciliazione.
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