Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 febbraio 2003
Gentile Aduc Ho visto alla televisione che il presidente di un'associazione dei consumatori (non ricordo bene quale se Aduc o Codacons) diceva che alcune multe per divieto di sosta, potevano essere impugnate se nel segnale stradale non fossero apposti il numero e la data dell'ordinanza del comune.
Nel mio caso nel cartello c'era scritto soltanto: ISOV 1993 SEGNALETICA STRADALE.
Risponde a verita' quello che ho sentito in televisione? E, in caso affermativo, la dicitura ISOV ecc. sostituisce la data e il numero dell'ordinanza? Insomma la multa puo' essere contestata?
Grazie per la gentile attenzione Saluti.
Nel mio caso nel cartello c'era scritto soltanto: ISOV 1993 SEGNALETICA STRADALE.
Risponde a verita' quello che ho sentito in televisione? E, in caso affermativo, la dicitura ISOV ecc. sostituisce la data e il numero dell'ordinanza? Insomma la multa puo' essere contestata?
Grazie per la gentile attenzione Saluti.
Risposta ADUC
c'e' stata una sentenza del giudice di pace di Roma (IV sezione), il quale ha stabilito che i cartelli stradali privi di ordinanza e data non sono validi.
Dunque se, come pare, sul cartello della sua infrazione non fossero indicate l'ordinanza e la data, potrebbere opporsi, sara' poi il giudice adito a valutare: se emettere una sentenza conforme a quella del giudice di Roma o meno.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dunque se, come pare, sul cartello della sua infrazione non fossero indicate l'ordinanza e la data, potrebbere opporsi, sara' poi il giudice adito a valutare: se emettere una sentenza conforme a quella del giudice di Roma o meno.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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