Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 febbraio 2003
Salve, sono di Ravenna e ho 34 anni. Vorrei informazioni relative al rimborso rc auto di cui si parla tanto.
Cordialmente
Cordialmente
Risposta ADUC
quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso: poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente. Tuttavia, la richiesta -che e' possibile formulare- dovra' vertere sul danno determinato alla clientela dall'assenza di concorrenza (non, cioe', per gli aumenti in se') provando ad inoltrare la richiesta di rifusione del disagio patito a seguito del fenomeno, inviando prima una raccomandata A/R di messa in mora in cui indicare un termine di 15 gg per l'adempimento -decorso il quale si adiranno le vie legali- ed in seguito tentare, eventualmente, l'azione davanti al giudice -ricordando che potra' anche essere rigettata.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso: poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente. Tuttavia, la richiesta -che e' possibile formulare- dovra' vertere sul danno determinato alla clientela dall'assenza di concorrenza (non, cioe', per gli aumenti in se') provando ad inoltrare la richiesta di rifusione del disagio patito a seguito del fenomeno, inviando prima una raccomandata A/R di messa in mora in cui indicare un termine di 15 gg per l'adempimento -decorso il quale si adiranno le vie legali- ed in seguito tentare, eventualmente, l'azione davanti al giudice -ricordando che potra' anche essere rigettata.
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