Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 febbraio 2003
In relazione all'istanza con cui si richiedeva alla societa' ISGAS s. c. a. r. l. di Cagliari l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10%) per la fornitura di gas per uso domestico, ai sensi della normativa vigente e della recente sentenza del Giudice di Pace di Massa, la suddetta societa' negava in maniera determinata la possibilita' di applicare tale agevolazione.
Nella dettagliata nota di risposta la societa' distributrice del gas sostiene, citando (a volte in modo poco chiaro e parziale) pareri della Direzione Regionale delle Entrate, dell'Autorita' per l'Energia, ecc., che si trova nelle condizioni di "dovere" applicare "ex-lege" l'aliquota del 20%, in quanto la normativa sull'aliquota ridotta risulta non applicabile in virtu' del fatto che il gas distribuito dalla ISGAS e' "gas manufatturato" (o gas di citta'), e pertanto non si identifica con le specifiche tipologie di "metano" o "GPL" espressamente previste dalla norma.
Leggendo bene la Delibera n. 74/00 dell'Autorita' per l'Energia, citata dalla Isgas, e relativa proprio al caso di detta societa', si evince piuttosto come, nelle valutazioni conclusive, la suddetta Autorita' ritenga che l'aliquota ridotta debba applicarsi in maniera "indipendente dalla materia prima effettivamente erogata"; parimenti in tale documento l'Autorita' proponeva al Ministero delle Finanze di annoverare il gas di citta' fra i combustibili espressamente indicati dalla norma che prevede l'aliquota IVA ridotta.
Vorrei pertanto chiedervi un consiglio su come valutate la richiesta formalizzata alla suddetta ISGAS e la relativa risposta, (dove peraltro non vengono eccepite le altre motivazioni solitamente prese a pretesto, come l'uso promiscuo fra fornitura per cottura e fornitura per riscaldamento).
In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Nella dettagliata nota di risposta la societa' distributrice del gas sostiene, citando (a volte in modo poco chiaro e parziale) pareri della Direzione Regionale delle Entrate, dell'Autorita' per l'Energia, ecc., che si trova nelle condizioni di "dovere" applicare "ex-lege" l'aliquota del 20%, in quanto la normativa sull'aliquota ridotta risulta non applicabile in virtu' del fatto che il gas distribuito dalla ISGAS e' "gas manufatturato" (o gas di citta'), e pertanto non si identifica con le specifiche tipologie di "metano" o "GPL" espressamente previste dalla norma.
Leggendo bene la Delibera n. 74/00 dell'Autorita' per l'Energia, citata dalla Isgas, e relativa proprio al caso di detta societa', si evince piuttosto come, nelle valutazioni conclusive, la suddetta Autorita' ritenga che l'aliquota ridotta debba applicarsi in maniera "indipendente dalla materia prima effettivamente erogata"; parimenti in tale documento l'Autorita' proponeva al Ministero delle Finanze di annoverare il gas di citta' fra i combustibili espressamente indicati dalla norma che prevede l'aliquota IVA ridotta.
Vorrei pertanto chiedervi un consiglio su come valutate la richiesta formalizzata alla suddetta ISGAS e la relativa risposta, (dove peraltro non vengono eccepite le altre motivazioni solitamente prese a pretesto, come l'uso promiscuo fra fornitura per cottura e fornitura per riscaldamento).
In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Risposta ADUC
e' vero: la societa' non s'intasca i soldi, ha funzioni di sostituto d'imposta. Per questo, non puo' permettersi di accogliere le richieste ma deve farsi condannare, in quanto solo cosi' ha qualcosa da opporre all'Erario (e conseguentemente avvalersi dell'azione generale di rimborso di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 636 del 1972, ora art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -secondo Cassazione, Sez. V, sent. n. 2868 del 13-03-2000).
E' anche vero che ci sono pareri discordanti.
Conseguentemente, non c'e' altra soluzione che rivolgersi ad un giudice -e comunque, non e' automatico l'accoglimento in quanto si tratta comunque della valutazione specifica che potra' essere data.
Gli articoli cui fare eventualmente riferimento sarebbero: l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 412/1993; l'art.n. 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972; l'art. 8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte ancora in vigore, indipendentemente dalla estensiva interpretazione fornita dalle citate circolari nn. 226 e 155 del 1999.
E' anche vero che ci sono pareri discordanti.
Conseguentemente, non c'e' altra soluzione che rivolgersi ad un giudice -e comunque, non e' automatico l'accoglimento in quanto si tratta comunque della valutazione specifica che potra' essere data.
Gli articoli cui fare eventualmente riferimento sarebbero: l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 412/1993; l'art.n. 127 bis della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972; l'art. 8, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella parte ancora in vigore, indipendentemente dalla estensiva interpretazione fornita dalle citate circolari nn. 226 e 155 del 1999.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti