Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 febbraio 2003
Domanda 13 febbraio 2003
Sono intestatario di un mutuo a tasso agevolato stipulato nel 1991 per una durata di 15 anni tra la banca CRT di Torino e la regione Lombardia. Il tasso pattuito e' del 15, 5% da suddividere al 50% tra ente statale e destinatario.
In seguito alla sentenza del Tar del Lazio che prevedeva la possibilita' di rinegoziare anche per i mutui con tali convenzioni il tasso entro i parametri previsti dalla legge anti-usura, mi sono informato presso la banca per sapere cosa si poteva fare.
Premetto che gia' prima di tale sentenza mi era stato detto che doveva intervenire la regione Lombardia per richiedere la rinegoziazione, mentre ora mi si dice semplicemente che il mio mutuo e' al di sotto della soglia di usura prevista dalla legge perche' pago il 7, 75% (senza ovviamente considerare la quota a carico della regione). Inoltre, vista la mia riluttanza ad accettare tale spiegazione, mi si dice che la CRT ha gia' provveduto d'ufficio ad adeguare i mutui rientranti nelle categorie previste dalla suddetta legge anti-usura.
Vorrei sapere se effettivamente non tutti i mutui agevolati possono essere rinegoziati.
Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti.

Risposta ADUC
il tasso da considerare non e' quello che paga lei ma quello globale: e' pero' vero che e' stata introdotta la possibilita' -con decreto ministeriale- di richiedere la rinegoziazione direttamente e senza l'intervento dell'Ente (ma non puo' pero' essere imposta).
Le forniamo gli estremi del decreto ministeriale: decreto del Ministero del Tesero e della Programmazione Economina del 6/5/00, in recepimento della direttiva Cee 98/7/CE, pubblicato in G.U. n. 123 del 29/5/00.
Facendo riferimento a detto decreto, invii una raccomandata A/R richiedendo la rinegoziazione, a filiale e Direzione Generale dell'istituto, pregando di volerle confermare la disponibilita' in tal senso entro 30 gg. Non puo' pero' imporre, lo ripetiamo, la rinegoziazione: e nel suo caso non ci sono violazioni, in quanto il tasso d'usura che non deve essere superato e' quello in vigore al momento della stipula del contratto -che nel '91 neanche c'era.
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