Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 febbraio 2003
Domanda 12 febbraio 2003
Ho acquistato alcuni mesi fa dei crediti presso Monetaonline, societa' che vende carte di credito temporanee utilizzabili per shopping su internet. In seguito ho deciso di chiedere il rimborso del credito residuo, circa 200 euro, mediante una semplice operazione fattibile online: si compila il modulo in cui si indica la banca su cui si vuole ottenere il bonifico.
La mia richiesta e' stata immediatamente accettata mediante conferma sulla stessa pagina web. Tuttavia gia' pochi giorni dopo ho potuto constatare per caso che la mia utenza sul sito Monetaonline. com era stata cancellata: cio' mi impediva anche di inviare comunicazioni ai responsabili, infatti non e' presente alcun numero di telefono sul sito, forse per non permettere agli utenti di inoltrare lamentele a causa della loro incapacita' di gestione.
Il credito iniziale e' stato da me acquistato presso la banca che ha lanciato l'iniziativa (Banca Intesa); quindi dopo 1 mese dalla richiesta di rimborso, ho telefonato la banca responsabile della vendita dei crediti virtuali per ottenere una spiegazione del mancato rimborso mediante bonifico. Non avendo ottenuto nessuna informazione precisa (sostengono di aver "cercato di comunicare" con i loro colleghi responsabili della gestione tecnica di Monetaonline, pur essendo LORO Monetaonline) per piu' di una volta... vorrei sapere come devo comportarmi, si tratta di un vero e proprio furto! Non vorrei che si trattasse di un loro tentativo di evitare il rimborso (cosa impossibile, possedendo io tutti i documenti da loro firmati e la scheda che prova l'esistenza del mio credito). Esiste un'alternativa alla solita raccomandata con sollecito?
Grazie in anticipo

Risposta ADUC
suggeriamo d'inviare una tempestiva contestazione per raccomandata A/R (che anche se e' la solita, e' l'unico mezzo che esiste), rilevando il ritardo nel riaccredito, intimando di provvedervi entro e non oltre 15 gg (con conferma scritta) ed avvisando che in difetto adira' le vie legali. In seguito, potra' rivolgersi al giudice di pace -inizialmente in conciliazione.
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