Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
12 febbraio 2003
Cara ADUC, in data 8 febbraio 2003, ho ricevuto un contravvenzione per divieto di sosta. Mi e' stata notificata la multa, ma notando bene il foglio con la sanzione ho notato che la data era errata; invece della data 8 febbraio 2003, era segnata 8 febbraio 2002. Inoltre nel luogo dove era sostata l'automobile, i segnali di divieto di sosta hanno il timbro del comune, ma manca il numero e l'ordinanza. In questo caso, come mi devo muovere? Posso inoltrare un ricorso alla Prefettura o al Giudice di pace? Se si, posso elencare entrambi i fatti, anche con l'utilizzo di fotografie. grazie per l'aiuto e a presto.
Risposta ADUC
nel momento in cui contesta la mancanza di ordinanza e data, implicitamente ammette l'infrazione e dunque, su questa base, non e' possibile accomunare le due irregolarita'.
Riassumendo: o contesta l'anno errato oppure la mancanza delle indicazioni sul cartello.
Nel primo caso, essendo l'errore palese, rischia di vedersi riemettere il verbale corretto, nulla di piu' (non l'annullamento); nel secondo e' il giudice che valutera' se accogliere l'opposizione basandosi sulla sentenza di un altro giudice di Roma (IV sezione), il quale ha stabilito che i cartelli stradali privi di ordinanza e data non sono validi, oppure disattenderla.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Riassumendo: o contesta l'anno errato oppure la mancanza delle indicazioni sul cartello.
Nel primo caso, essendo l'errore palese, rischia di vedersi riemettere il verbale corretto, nulla di piu' (non l'annullamento); nel secondo e' il giudice che valutera' se accogliere l'opposizione basandosi sulla sentenza di un altro giudice di Roma (IV sezione), il quale ha stabilito che i cartelli stradali privi di ordinanza e data non sono validi, oppure disattenderla.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti