Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 febbraio 2003
Domanda 8 febbraio 2003
Buon giorno, alcuni mesi fa mi e' stata notificata via raccomandata una contravvenzione per divieto di sosta dal comune di Favria Canavese (circa 30 Euro). La contravvenzione e' stata pagata tramite bollettino postale il 56esimo giorno dalla data di notifica, e quindi prima del 60esimo giorno. Per un errore del sottoscritto non sono state inserite le spese di notifica (circa 7 Euro) ma solo quelle della contravvenzione. Dopo alcuni giorni mi e' stata recapitata una nuova ingiunzione di pagamento dal comune di Favria, il quale contestava che la somma non era pervenuta per intero entro i termini di legge e quindi, si sollecitava il pagamento del DOPPIO dell'imposta notificata precedentemente perche' scaduti i 60 giorni di tempo (quindi circa 60 euro + spese di spedizione a cui venivano sottratti i gia' pagati 30 euro).
La mia domanda e': Perche' devo pagare una seconda volta la contravvenzione quando pagata in tempo? Semmai non sarebbe il caso di far pagare due volte solo la somma non inserita nel precedente bollettino e cioe' quella corrispondente alle sole spese di notifica? Grazie.

Risposta ADUC
su questo potrebbe rivolgersi al giudice, chiedendo l'annullamento dell'atto e la riemissione di altro corretto attinente solo alle spese omesse, in quanto la sanzione relativa al mancato pagamento della doppia notifica non e' mai stata notificata direttamente e non puo' ritenersi unitaria rispetto alla multa in se' (sara' poi il giudice a decidere).
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato personalmente: lo stesso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →