Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 febbraio 2003
Spettabile ADUC, ho appena ricevuto una notifica da parte della concessionaria "ESATRI" del "Servizio della riscossione dei Tributi" la quale mi notifica il "fermo del/i veicolo/i a motore indicato/i in oggetto, causa il mancato pagamento del carico scaduto di complessivi Euro 306". Faccio notare che non esiste alcun riferimento per comprendere a quale titolo questo fosse dovuto, salvo il riferimento alle cartelle. Immagino si tratti del canone TV, che non ho piu' pagato dopo aver ceduto il mio televisore. Vorrei quindi sapere:
1) come devo comportarmi col veicolo;
2) se devo corrispondere gli arretrati per una TV che non possiedo ne' ho posseduto.
Grazie
1) come devo comportarmi col veicolo;
2) se devo corrispondere gli arretrati per una TV che non possiedo ne' ho posseduto.
Grazie
Risposta ADUC
se non ha idea, potrebbe anche considerare la possibilita' di aver omesso il pagamento di qualche multa, di aver dimenticato il pagamento di bolli auto, etc..
Occorrerebbe che prima verificasse. Ad ogni modo, se e' possibile presentare un'opposizione avverso l'atto in quanto infondato, potra' farlo. Non puo' pero' tutelarsi (salvo l'accoglimento dell'eventuale richiesta di sospensione temporanea da parte del giudice in caso si opponga legittimamente alla richiesta) contro il fermo. Tuttavia, poiche' secondo alcune interpretazioni la mancanza del decreto attuativo dell'art. 86 dpr 602/73 non consentirebbe la procedura di fermo amministrativo cosi' operata (in quanto prevista ma non regolamentata e non dovendosi poter applicare il dm 7/9/98 in quanto non specifico della materia) il fermo potrebbe essere -in seguito- contestabile. La soluzione generalmente proposta e' di effettuare il pagamento ulteriore e poi intentare, eventualmente, una procedura di richiesta di rimborso del danno presso il Tribunale ordinario.
Occorrerebbe che prima verificasse. Ad ogni modo, se e' possibile presentare un'opposizione avverso l'atto in quanto infondato, potra' farlo. Non puo' pero' tutelarsi (salvo l'accoglimento dell'eventuale richiesta di sospensione temporanea da parte del giudice in caso si opponga legittimamente alla richiesta) contro il fermo. Tuttavia, poiche' secondo alcune interpretazioni la mancanza del decreto attuativo dell'art. 86 dpr 602/73 non consentirebbe la procedura di fermo amministrativo cosi' operata (in quanto prevista ma non regolamentata e non dovendosi poter applicare il dm 7/9/98 in quanto non specifico della materia) il fermo potrebbe essere -in seguito- contestabile. La soluzione generalmente proposta e' di effettuare il pagamento ulteriore e poi intentare, eventualmente, una procedura di richiesta di rimborso del danno presso il Tribunale ordinario.
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