Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 febbraio 2003
Cara ADUC Sono il responsabile delle assistenze post vendita presso un azienda di servizi per le aziende (telefonia aziendale, antifurti, ecc..).
Volevo capire precisamente a che livello siamo coinvolti nella nuova normativa dell' estensione della garanzia a 24 mesi.
Documentandomi un po' in giro e rileggendomi gli archivi di CARA ADUC ci sono sorti alcuni dubbi:
1) Soggetti cui applicare la garanzia 24 mesi.
Partendo dal presupposto che i nostri servizi sono prevalentemente indirizzati ad aziende e professionisti (soggetti in possesso di partita IVA) ma che questi acquistano i beni per uso interno e non per rivendita, vige l'estensione della garanzia a 24 mesi (rif. Vs. risposte del 25 gen 2003- Auchan e del 19 gen 2003 - libero professionista)?
Se si, e' applicabile a tutta la catena distributiva (noi siamo dunque tutelati per 24 mesi nei confronti dei nostri fornitori)?
2)Diritto di chiamata - manodopera.
Dal testo del decreto si deduce che la manodopera di installazione e' a tutti gli effetti coperta dalla stessa garanzia del bene stesso (se venduta contestualmente).
Mi sembra di capire che vi sono due casi ben distinti nella gestione della garanzia:
a) il problema si manifesta successivamente all' installazione e dopo un periodo di funzionamento normale.
Il cliente non paghera' alcun costo per il cambio del materiale (noi ci rifaremo sul nostro fornitore) ma siamo legittimati a pretendere il pagamento della manodopera prestata per il ripristino del guasto e del diritto di chiamata? (rif. Vs. risposta del 29 gen 2002- post vendita)
b) Il problema e' presente all'origine (senza la necessita' di una perizia nei primi sei mesi dalla vendita e successivamente se adeguatamente dimostrato).
In questo caso il cliente puo' pretendere la riparazione, sostituzione, rimborso o riduzione senza alcun costo aggiuntivo.
3) Rivalsa sul fornitore (materiale e manodopera) Nel caso 3-b noi, in assenza di accordi particolari, possiamo rivalerci sul fornitore oltre che per il materiale anche per la manodopera prestata?
4) Congruo termine Il decreto parla di "congruo termine" per riparare il guasto e di non provocare "notevoli inconvenienti" al cliente.
Come possiamo quantificare queste due indicazioni?
Per riparare il guasto noi possiamo prelevare il pezzo difettoso e mandarlo in riparazione presso il fornitore o anticipare un pezzo nuovo.
Chiaramente le due ipotesi hanno dei risultati ben diversi in quanto sostituendo il pezzo ripristiniamo immediatamente le funzionalita'.
Questo presuppone la gestione di un costoso magazzino ricambi.
Possiamo pretendere il pagamento di un canone a fronte del servizio di anticipo del materiale?
Qualora il pezzo non sia immediatamente disponibile abbiamo obblighi precisi nei confronti del cliente?
Grazie!
Volevo capire precisamente a che livello siamo coinvolti nella nuova normativa dell' estensione della garanzia a 24 mesi.
Documentandomi un po' in giro e rileggendomi gli archivi di CARA ADUC ci sono sorti alcuni dubbi:
1) Soggetti cui applicare la garanzia 24 mesi.
Partendo dal presupposto che i nostri servizi sono prevalentemente indirizzati ad aziende e professionisti (soggetti in possesso di partita IVA) ma che questi acquistano i beni per uso interno e non per rivendita, vige l'estensione della garanzia a 24 mesi (rif. Vs. risposte del 25 gen 2003- Auchan e del 19 gen 2003 - libero professionista)?
Se si, e' applicabile a tutta la catena distributiva (noi siamo dunque tutelati per 24 mesi nei confronti dei nostri fornitori)?
2)Diritto di chiamata - manodopera.
Dal testo del decreto si deduce che la manodopera di installazione e' a tutti gli effetti coperta dalla stessa garanzia del bene stesso (se venduta contestualmente).
Mi sembra di capire che vi sono due casi ben distinti nella gestione della garanzia:
a) il problema si manifesta successivamente all' installazione e dopo un periodo di funzionamento normale.
Il cliente non paghera' alcun costo per il cambio del materiale (noi ci rifaremo sul nostro fornitore) ma siamo legittimati a pretendere il pagamento della manodopera prestata per il ripristino del guasto e del diritto di chiamata? (rif. Vs. risposta del 29 gen 2002- post vendita)
b) Il problema e' presente all'origine (senza la necessita' di una perizia nei primi sei mesi dalla vendita e successivamente se adeguatamente dimostrato).
In questo caso il cliente puo' pretendere la riparazione, sostituzione, rimborso o riduzione senza alcun costo aggiuntivo.
3) Rivalsa sul fornitore (materiale e manodopera) Nel caso 3-b noi, in assenza di accordi particolari, possiamo rivalerci sul fornitore oltre che per il materiale anche per la manodopera prestata?
4) Congruo termine Il decreto parla di "congruo termine" per riparare il guasto e di non provocare "notevoli inconvenienti" al cliente.
Come possiamo quantificare queste due indicazioni?
Per riparare il guasto noi possiamo prelevare il pezzo difettoso e mandarlo in riparazione presso il fornitore o anticipare un pezzo nuovo.
Chiaramente le due ipotesi hanno dei risultati ben diversi in quanto sostituendo il pezzo ripristiniamo immediatamente le funzionalita'.
Questo presuppone la gestione di un costoso magazzino ricambi.
Possiamo pretendere il pagamento di un canone a fronte del servizio di anticipo del materiale?
Qualora il pezzo non sia immediatamente disponibile abbiamo obblighi precisi nei confronti del cliente?
Grazie!
Risposta ADUC
la garanzia di 24 mesi prescinde dall'uso ma e' legata alla qualifica di consumatore -o meno- del cliente. Molto semplicisticamente, il consumatore e' quello che non da' partita Iva.
Pertanto, neanche voi siete tutelati 24 mesi.
Per quanto attiene la manodopera, in caso di vizio di produzione, in conseguenza della 24/02, non ci sarebbe diritto al pagamento. Se invece verra' fatta valere la garanzia contrattuale del produttore -che e' altra cosa- la richiesta sara' legittima.
In breve, nei primi 6 mesi e' certo che si possa applicare la 24/02; in seguito, poiche' il vizio originario dovra' essere dimostrato, potrebbe convenire di piu' al cliente avvalersi della garanzia contrattuale ed in tal caso potrebbero essere addebitabili le spese.
Per cio' che concerne la possibilita' di rivalsa, questa sicuramente c'e' a fronte di un vizio di produzione, comunque occorrerebbe chiarire i termini del contratto con i propri fornitori.
Per finire, non avete titolo per richiedere il pagamento di un canone a fronte di un vizio di produzione; un termine congruo e' il minimo indispensabile (questo, puo' variare a seconda della effettiva difficolta' nel reperire il pezzo: congruo puo' essere -indicativamente- un termine di 15 gg).
Pertanto, neanche voi siete tutelati 24 mesi.
Per quanto attiene la manodopera, in caso di vizio di produzione, in conseguenza della 24/02, non ci sarebbe diritto al pagamento. Se invece verra' fatta valere la garanzia contrattuale del produttore -che e' altra cosa- la richiesta sara' legittima.
In breve, nei primi 6 mesi e' certo che si possa applicare la 24/02; in seguito, poiche' il vizio originario dovra' essere dimostrato, potrebbe convenire di piu' al cliente avvalersi della garanzia contrattuale ed in tal caso potrebbero essere addebitabili le spese.
Per cio' che concerne la possibilita' di rivalsa, questa sicuramente c'e' a fronte di un vizio di produzione, comunque occorrerebbe chiarire i termini del contratto con i propri fornitori.
Per finire, non avete titolo per richiedere il pagamento di un canone a fronte di un vizio di produzione; un termine congruo e' il minimo indispensabile (questo, puo' variare a seconda della effettiva difficolta' nel reperire il pezzo: congruo puo' essere -indicativamente- un termine di 15 gg).
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